In provincia di Torino un altro comune adotta l ' amministrazione condivisa

"Amministrazione condivisa significa costruzione di uno spazio di relazione interpersonale in cui ognuno possa perseguire la ricerca della propria felicità  senza impedirlo agli altri"

Il 24 novembre a Chieri è stato definitivamente approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (vedi allegato) dopo un iter iniziato per volere del sindaco Claudio Martano e del vicesindaco con deleghe alla Partecipazione e Beni Comuni Ugo Mattei. In settembre la bozza del documento è stata inviata ad associazioni e consiglieri comunali perché avessero la possibilità  di studiarne il contenuto e vagliarne la validità  in un’ottica di dialogo e collaborazione tra le parti coinvolte. La partecipazione della società  civile e degli amministratori alla definizione di tale documento è in linea con quanto è stato espresso da Labsus in collaborazione con il Comune di Bologna in occasione della stesura del primo Regolamento di questo genere. Il vicesindaco Mattei ha affermato di aver composto i 47 articoli sulla base non solo di questo primo Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni approvato a Bologna all’inizio di quest’anno, ma anche tenendo in considerazione le esperienze di lotta per la tutela dei beni comuni intraprese presso l‘Asilo Filangieri di Napoli e il Teatro Valle di Roma.

Come si diventa protagonisti a Chieri?

L’approvazione del Regolamento è stata annunciata sul sito del comune di Chieri, comunicazione corredata da una guida che facilita la comprensione della portata di questo evento e di come esso può cambiare il modo di essere cittadini in questo comune. Innanzitutto vengono spiegate le motivazioni che hanno spinto il Consiglio Comunale ad approvare tale documento: in conformità  con il principio di sussidiarietà  espresso all’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione, le amministrazioni devono favorire i cittadini nella volontà  di impiegare le proprie risorse nella tutela dei beni comuni, ovvero di tutti quei beni che sono funzionali alla realizzazione dei diritti costituzionalmente garantiti. L’adozione di un Regolamento riduce confusioni ed incertezze nell’iter burocratico a cui attenersi qualora si voglia proporre un intervento volto a salvaguardare un bene comune e favorisce quindi un’interazione più diretta tra cittadini attivi e governo locale. Successivamente vengono elencati i principi sui quali si fondano le suddette norme: fiducia reciproca tra amministrazione e cittadini perché non si perda mai di vista l’interesse generale; trasparenza nel processo decisionale e pubblicità  di tutte le possibilità , le proposte e le decisioni; inclusività  di ogni cittadino e cittadina, giacché tutti devono poter partecipare alla gestione dei beni comuni senza ch’essi vengano intesi nell’ottica dicotomica di beni ” pubblici ” e ” privati ” , ma semplicemente beni di tutti. Infine viene fornito il link per la presentazione di una proposta di condivisione che diverrà  patto di condivisione qualora l’amministrazione comunale consenta alla comunità  di riferimento che ha avanzato la proposta di procedere alla realizzazione dell’intervento.

Differenze e analogie con il Regolamento di Bologna

Nel Regolamento approvato a Chieri si può riscontrare l’introduzione di alcuni elementi che non modificano, tuttavia, i concetti essenziali espressi nel documento nato dalla collaborazione del Comune di Bologna con Labsus: il patto di condivisione, ovvero lo strumento con cui viene delineato ” quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni ” è sostanzialmente riconducibile al patto di collaborazione previsto dal Regolamento di Bologna. E’ stato introdotto un Quaderno della partecipazione nel quale vengono catalogate ed archiviate le proposte presentate dalla comunità  di riferimento per l’utilizzo e la tutela dei beni comuni; l’aggiornamento di tale documento è previsto durante le riunioni dell’Assemblea di autogestione, l’organo decisionale della comunità  di riferimento. Il Regolamento di Chieri prevede anche l’istituzione di una Giuria dei beni comuni qualora la comunità  di riferimento avverta l’esigenza di appellare la decisione del Collegio arbitrale dei beni comuni, organo già  previsto dal Regolamento di Bologna in caso sussistano controversie tra i soggetti del patto. Tale Giuria può essere costituita anche nel caso in cui ad una comunità  di riferimento sia negata la stipula di un patto di condivisione relativo ad un bene da essa ritenuto comune.
Due sono le differenze più importanti tra i documenti: il concetto di comunità  di riferimento delineato nel Regolamento di Chieri descrive un soggetto collettivo che si approccia al bene comune come oggetto di scelte di partecipazione in maniera diversa rispetto ai cittadini singoli o alle realtà  associative riconosciute dal Regolamento bolognese. Inoltre quest’ultimo si fonda su un atto pattizio paritario, mentre il modello di amministrazione scelto per Chieri è di tipo autorizzatorio e prevede il meccanismo del silenzio assenso.

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