Lo statuto giuridico dei beni comuni discende non già da una caratteristica propria dei suddetti beni, bensì dalla natura funzionale e relazionale degli stessi.

L’autore, di cui siamo lieti di ospitare il contributo nella nostra collana, riprende in termini chiari e puntuali il legame e la forte interazione fra questi due termini, beni comuni e amministrazione condivisa appunto, su cui negli ultimi anni, complice il Regolamento di Bologna, si è avviata una importante riforma sul piano delle relazioni tra istituzioni pubbliche e cittadinanza attiva che va nella direzione del reciproco riconoscimento e della collaborazione.

Presentazione dell’autore

Quello di bene comune è un concetto che nel panorama teorico, così come nelle realtà empirica, ha assunto una sempre maggiore diffusione. La moltiplicazione dei punti di vista da cui guardare a tale fenomeno, sebbene abbia reso il pubblico sempre più sensibile a questo tema, ha anche contribuito a rendere più opaca la nozione di bene comune.
Il presente lavoro, prendendo le mosse proprio dalla vaghezza della nozione di bene comune, intende delineare il modello dell’amministrazione condivisa di tali, particolari beni. A questo fine esso è ripartito in tre parti.

Nella prima parte, partendo dalla nozione di bene comune offerta dall’analisi economica, si cercherà di svolgere un sintetico confronto con alcune ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali, al fine di determinare una nozione il più possibile condivisa di bene comune. Tale nozione servirà poi a tracciare le fondamenta dell’amministrazione condivisa.

Nella seconda parte sarà analizzato il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, co. 4 Cost.), in quanto costituente il fondamento costituzionale del paradigma dell’amministrazione condivisa. A questo fine, il principio in parola sarà analizzato sotto più profili: in primo luogo, sarà contestualizzato nella carta costituzionale, in rapporto a principi costituzionali quali quello di sovranità popolare e quello di autonomia; in secondo luogo, ci si interrogherà su come individuare l’interesse generale cui si riferisce l’art. 118, co. 4 Cost.; in terzo luogo, si tenterà di individuare quali attività possano rientrare tra le “attività di interesse generale”; infine, sarà valutato il rapporto che sussiste tra i principi di sussidiarietà orizzontale e quello di concorrenza nel mercato.

Nella terza parte, alla luce delle considerazioni già svolte, si analizzeranno alcune tra le norme più significative contenute nei regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, ovvero quelle che definiscono “beni comuni” e “amministrazione condivisa”, cercando di chiarire la portata del nuovo modello organizzativo dell’amministrazione propugnato da Labsus.

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