La trasversalità  della materia e la lettura dell'ambiente come valore costituzionale hanno determinato una estrema elasticità  dei profili di riparto di competenza tra Stato e Regioni

L’indicata materia, afferente alla salvaguardia dei fattori ambientali dall’inquinamento viene ricondotta dalla Corte all’alveo dell’art. 117, secondo comma, lett. s: “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.

L’Autore ripercorre, allora, la giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di tutela dell’ambiente a partire dalla riforma del Titolo quinto della Costituzione, che ne ha fatto un settore di competenza legislativa esclusiva statale.

La trasversalità della materia e la lettura dell’ambiente in termini di valore hanno caratterizzato le prime pronunce successive alla sua costituzionalizzazione, determinando una estrema elasticità dei profili di riparto di competenza tra Stato e Regioni.

Se, inizialmente, l’essere un valore costituzionale dell’ambiente ha consentito alle Regioni di poter dettare un disciplina che prevedesse un maggior grado di tutela rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, anche in ragione del principio di protezione di origine comunitaria, le sentenze più recenti hanno cambiato avviso e prospettiva e sono tese ad escludere l’intervento regionale.

L’oggettivizzazione della materia tutela dell’ambiente comporta, quindi, una progressiva ma continua esclusione delle regioni dalla disciplina dello stesso. L’Autore sottolinea come residui solo una artificiosa quanto poco intellegibile distinzione tra tutela e fruizione dell’ambiente, che però la Corte costituzionale configura come unico baluardo per un intervento delle Regioni in questo settore.

L’evidente accentramento della disciplina nelle mani dello Stato coinvolge, quindi, la stessa materia delle acque minerali e termali, oggetto della sentenza commentata. Nel caso specifico la Regione Campania è stata dichiarata incompetente a dettare una disciplina in tale settore e la norma impugnata dallo Stato è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Tale spinta accentratrice non appare condivisibile se si considera l’ampiezza e l’eterogeneità delle problematiche coinvolte dalla tutela dell’ambiente, e appare ancor più rilevante se si osserva come a livello comunitario sia stato proprio questo l’ambito in cui per la prima volta si è affermato il principio di sussidiarietà, attraverso l’Atto Unico Europeo del 1986. Principio che contiene come nucleo essenziale la decisione di preferenza per livelli di governo minori nell’attribuzione delle competenze.



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