La sentenza
Su ricorso del movimento Radicali Italiani, dell’associazione Agorà digitale e di altri privati cittadini è promossa presso il giudice amministrativo l’azione per l’efficienza delle amministrazioni di cui all’articolo 1 e successivi del decreto legislativo 198 del 2 dicembre 29 (attuazione dell’articolo 4 della legge 15 del 4 marzo 29, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici). Viene lamentata dai ricorrenti la mancata adozione, da parte della regione Basilicata, degli atti amministrativi obbligatori ai sensi degli articoli 3, 6 e 54 del decreto legislativo 82 del 7 marzo 25 (codice dell’amministrazione digitale) e necessari a permettere a cittadini ed utenti di interloquire con l’amministrazione resistente tramite posta elettronica certificata, garantendo ” idonea pubblicità ” al rispettivo indirizzo.
Preliminarmente è affermata l’ammissibilità dell’azione, ritenendo, conformemente ad un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa (tar Lazio, sez. III – bis, 2 gennaio 211, n. 552; Cons. st., sez. VI, 9 giugno 211, n. 3512), inoperanti le norme dell’articolo 7 del decreto legislativo 198 del 29 che subordinano l’efficacia dello stesso all’esistenza di fonti secondarie con funzione attuativa laddove la condotta esigibile dall’amministrazione sia stata predeterminata dal legislatore.
L’analisi delle ulteriori questioni preliminari è diversamente declinata per ciascuna categoria di ricorrenti. Nel caso delle associazioni, la legittimazione ad agire disposta dal quarto comma dell’articolo 1 del decreto legislativo 198 del 29 ” va sempre verificata in concreto ” , potendo queste esperire l’azione in questione esclusivamente a tutela di uno ” specifico interesse ‘omogeneo per una pluralità di utenti e consumatori’ ” rispetto al quale presentino puntuali e ” sufficienti indici di rappresentatività ” . Viene cosìesclusa la possibilità di esercitare la class action per partiti e movimenti politici in quanto rappresentativi di ” una classe generale ed eterogenea ” .
La sussistenza dell’interesse a ricorrere presso un’associazione appare ” implicita ” in una pregressa quanto positiva valutazione della legittimazione ad agire, essendo comunque necessario nonché sufficiente rilevare il ” grado di rappresentatività ” dell’ente associativo rispetto alla categoria asseritamente lesa dalla pubblica amministrazione.
La persona fisica è, invece, tenuta a dimostrare di essere portatrice di un ” interesse concreto ” suscettibile di subire una ” lesione diretta, concreta ed attuale ” dalla condotta omissiva della pubblica amministrazione, perché questo possa considerarsi omogeneo ” per una pluralità di utenti e consumatori ” .
In ossequio ai criteri suesposti, è dichiarato ammissibile ed accolto il solo ricorso dell’associazione Agorà digitale. Nello specifico, il giudice di legittimità rinviene nel dovere di pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata una estrinsecazione del diritto di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo e, in particolare, del principio di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al primo comma dell’articolo 1 ed all’articolo 1 della legge 241 del 7 agosto 199.
Il commento
Ad una prima analisi la sentenza, riconoscendo, alle condizioni sopra esposte, l’immediata esperibilità della class action, rileva per il suo inquadramento in un recente quanto innovativo orientamento giurisprudenziale suscettibile, nelle more dell’adozione delle norme secondarie di attuazione del decreto legislativo 198 del 29, di un ipotizzabile consolidamento. Ulteriore pregio, sotto il profilo formale, è, come si è visto, l’approfondimento di questioni centrali quali la legittimazione e l’interesse ad agire (1), circoscrivendo l’operatività dell’azione in modo che essa non sfoci in un ” modello alternativo alla funzione di controllo politico – amministrativo ” .
Nel merito, l’accoglimento del ricorso proposto dall’associazione Agorà digitale permette di rilevare come la tutela azionata, in quanto volta ad ottenere rimedio ad un illegittimo inadempimento della pubblica amministrazione, si configuri come un puntuale strumento di promozione dei principi di legalità e buon andamento di cui al primo comma dell’articolo 97 della Costituzione e, in più specifiche declinazioni, al primo comma dell’articolo 1 della legge 241 del 199 (2). La possibilità , per i privati, di ricorrere in giudizio ” al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio ” può inquadrarsi nella più ampia fattispecie di cui al quarto comma dell’artico 118 della Costituzione, rappresentando, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, una concreta possibilità per la società civile di concorrere alla tutela dell’interesse generale.
In particolare, la strumentalità del dovere di pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata rispetto alla garanzia del principio di trasparenza rende quest’ultimo oggetto di una specifica tutela in sede giudiziale ed il positivo riverbero della pretesa dell’associazione Agorà digitale non solo sugli interessi collettivi degli associati ma anche su quelli diffusi al rispetto del suddetto canone dell’attività amministrativa fa di questo un bene comune. Fermo restando il criterio dell’ancoraggio ad una situazione giuridica del singolo ricorrente o alla capacità rappresentativa dell’ente associativo, la trasparenza è, dunque, suscettibile di una custodia generalizzata (3) concretizzantesi nella tutela giudiziale della medesima.
(1) Sul punto, si veda Cons. st., parere, 9 giugno 29, n. 1943, punto 2 del considerato: ” […] può intuirsi come i temi fondamentali nella costruzione dell’azione collettiva nei confronti della pubblica amministrazione attengano al suo profilo strutturale (soggetti, causa petendi, petitum) ed alle condizioni dell’azione. In particolare meritano attenzione la legittimazione ad agire, l’oggetto del giudizio e la tipologia di decisioni che può adottare il giudice ” .
(2) Sul punto, ibidem, punto 1 del considerato: ” la c.d. azione collettiva nei confronti della pubblica amministrazione ” è ” il corollario di un disegno riformatore che, sul piano della teoria generale, si fonda sulla concezione dell’amministrazione di risultato, in cui domina il principio del buon andamento ” .
(3) In tema, si veda l’editoriale di Gregorio Arena dal titolo “Beni comuni. Un nuovo punto di vista“.