La vicenda, l’iter processuale e lo ius superveniens
La sentenza in commento definisce una controversia tra una società, Li. S.P.V. s.r.l., cessionaria di crediti di un Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, e la Regione Basilicata, in relazione alla legittimità di una prima (previa adozione della legge regionale 7/2021) e poi di una seconda delibera della Giunta regionale di messa in liquidazione coatta amministrativa (LCA) del Consorzio stesso, contestate la prima nel ricorso, la seconda, con motivi aggiunti, dalla società.
Durante l’iter processuale, peraltro, erano intervenute delle modifiche al quadro normativo, in relazione proprio all’applicabilità del regime di LCA a un ente pubblico regionale. La vicenda sostanziale e processuale si dipana attraverso i seguenti passaggi principali: con l.r. n. 7/2021, la Regione Basilicata poneva in liquidazione il Consorzio, disponendo che “per la liquidazione dell’ente pubblico economico di cui all’art. 2 trova osservanza il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267”; con la successiva Delibera, DGR n. 417/2021, la Giunta regionale disponeva la LCA dello stesso Consorzio. La società Li. S.P.V. s.r.l. contestava che la Regione potesse mettere in LCA un ente pubblico regionale, considerando che la normativa vigente in quel momento contemplava questa possibilità solo per enti pubblici statali.
Dalla illegittima applicazione di questo istituto da parte della Regione la società fa derivare la lesione dei propri diritti di credito, in ragione del concorso con altri creditori e del grave allungamento, della dilazione temporale per il recupero dei propri crediti che la procedura avrebbe comportato.
Durante lo svolgimento del giudizio il legislatore statale, con il D.L. 77/2021 (“Decreto Semplificazioni”), introduce il comma 5-bis all’art. 15 del D.L. 98/2011 con cui estende l’applicazione della LCA agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome. La Regione, a seguito di questa novella, aveva adottato una seconda delibera (DGR n. 685/2021), di conferma della messa in liquidazione del Consorzio, già disposta con la precedente Delibera, sulla base delle nuove disposizioni statali.
A ciò si aggiunga anche che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII, ha escluso gli enti pubblici dall’intera disciplina della LCA di cui al Titolo VII, a valere dall’effettiva entrata in vigore del Codice e cioè dal 15 luglio 2022 (d.lgs. 14/2019) e quindi anche questa novità interviene in pendenza del giudizio.
La liquidazione coatta di enti pubblici (regionali) tra (prevalente) interesse pubblico e diritti dei creditori
Al di là degli snodi processuali e dell’applicazione di una normativa in evoluzione, i passaggi della sentenza che si intende qui sottolineare sono quelli su cui il Consiglio di Stato si sofferma per ponderare l’applicabilità delle disposizioni richiamate.
La liquidazione coatta amministrativa, ragiona il Collegio, è una procedura concorsuale diretta ad estinguere l’impresa, dopo aver soddisfatto i creditori, in cui “viene tutelato, non tanto l’interesse dei creditori, quanto un interesse pubblico legato alle particolari imprese assoggettabili alla disciplina dell’istituto”. Tale interesse pubblico, legato alla natura o all’attività dell’impresa, è, secondo il Consiglio di Stato, il presupposto in virtù del quale il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza predispone, per talune situazioni, appunto, di “crisi”, una tutela non solo degli interessi dei creditori dell’impresa in difficoltà, ma soprattutto degli interessi pubblici legati all’ente sottoposto a liquidazione.
Il regime previsto dalla LCA prevede quindi l’attribuzione di una rilevanza centrale ad interessi diversi da quelli di cui sono portatori i creditori dell’impresa – in questo caso del Consorzio –, e persegue finalità squisitamente pubbliche, in cui la tutela dei creditori viene in considerazione come conseguenza, in qualche modo secondaria, rispetto alla tutela dell’interesse pubblico individuato.
Il Consiglio di Stato rimarca la matrice pubblicistica degli interessi sottesi alla liquidazione, in considerazione della “necessità di assicurare una disciplina più vantaggiosa dello ‘status’ del Consorzio stesso, in quanto finalizzata all’interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma, Cost. (che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, art. 2 Cost., e di eguaglianza sostanziale, art. 3, secondo comma, Cost.), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune”.
Una paradossale interpretazione del principio di sussidiarietà
Questa specifica considerazione merita una riflessione in più: l’invocazione del principio di sussidiarietà orizzontale appare infatti legittimare una disciplina “più vantaggiosa” che si applica però, attenzione, al Consorzio, ente pubblico (economico) regionale, in quanto, nel quadro normativo richiamato, portatore di un interesse pubblico che viene ritenuto prioritario anche rispetto agli interessi dei creditori del Consorzio stesso. L’art. 118 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà nella prospettiva di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, volta al bene comune, ma non favorisce l’iniziativa e il perdurare delle attività degli enti pubblici, chiamati a perseguire, per propria natura e per definizione legislativa, un interesse pubblico. La sentenza, quindi, sembra richiamare in modo improprio il principio di sussidiarietà e il bene comune, sovrapponendo questi principi e concetti a quello, proprio di ente pubblico, di perseguimento di un interesse pubblico.
La sentenza, con argomentazioni diverse del TAR Basilicata, che pure aveva respinto il ricorso, rigetta l’appello della società ricorrente e conclude per la legittima applicazione, nel caso di specie, della LCA.
Immagine di copertina: Gam-Ol su pixabay
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