Il lungo cammino dei beni comuni: dalle radici alla nuova frontiera
In Italia, il dibattito sui beni comuni ha vissuto una stagione di straordinario fervore a partire dai primi anni Duemila, trovando un punto di sintesi fondamentale nei lavori della Commissione Rodotà del 2007. Quella proposta ebbe il merito storico di individuare una terza via tra proprietà pubblica e privata, definendo i beni comuni come entità che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona. Questa visione “funzionale” è stata poi consacrata dal voto popolare con il referendum sull’acqua pubblica del 2011, che ha sottratto la gestione di questi beni all’esclusività dei soggetti privati.
Proprio sulla spinta di quella mobilitazione civile e culturale, negli anni successivi si è aperta una fase di sperimentazione istituzionale che ha visto nascere i primi “Regolamenti per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”. Sebbene inizialmente focalizzata sulla gestione fisica degli spazi, l’esperienza dell’amministrazione condivisa suggerisce oggi la necessità di compiere un ulteriore passo in avanti. Se i patti di collaborazione sono stati lo strumento per rigenerare piazze, giardini e scuole, oggi appare opportuno spostare l’attenzione sui “custodi” stessi. Non si tratta più soltanto di amministrare beni, ma di prendersi cura della comunità che quei beni rende vivi. In questa prospettiva, la cura del bene materiale e la dimensione relazionale diventano inscindibili: l’attenzione alle persone non svaluta l’oggetto comune ma, al contrario, lo rinforza. Ogni bene comune, infatti, è vivo solo se viva e forte è la comunità che lo cura; senza questa linfa relazionale, ogni processo di rigenerazione rischia di rimanere fragile e di trasformarsi in una mera prestazione tecnica. Come osserva Gregorio Arena, “senza l’attività di cura delle persone e del territorio il sistema non regge”. La domanda diventa allora inevitabile: chi si prenderà cura dei beni comuni, se non ci sono persone messe nelle condizioni materiali e sociali di farlo?
La cura come categoria giuridica e l’Amministrazione della Cura
Affinché il passaggio dai beni alle persone non resti un’aspirazione ideale, quella della cura è una categoria che merita di essere presa in considerazione come una vera e propria categoria giuridica e amministrativa. In questo senso, i contributi di Alessandra Pioggia risultano illuminanti: l’autrice propone l’idea di una “amministrazione della cura” (Cura e pubblica amministrazione di Alessandra Pioggia – Labsus) che inaugura una modalità rinnovata di relazione tra istituzioni e comunità.
Questa prospettiva affonda le radici nel pensiero femminista che ha storicamente segnalato la mancanza di un “vocabolario” pubblico della cura, spesso relegata a fatto privato o professionale. Riprendendo l’intuizione di Carol Gilligan sull’etica della cura, Pioggia evidenzia come l’azione amministrativa non debba esaurirsi nell’applicazione formale di norme astratte. Un’amministrazione che “cura” è quella capace di: operare con flessibilità, definendo modalità operative non standardizzate, valorizzare le energie presenti nei contesti locali e interpretare le norme per garantire la concreta fruizione dei diritti oltre che agire con responsabilità, prossimità e cooperazione, requisiti che trovano un riscontro concreto proprio nei patti di collaborazione.
L’obiettivo dell’amministrazione non deve essere solamente il mero rispetto della norma, ma anche e soprattutto la traduzione della stessa in soluzioni capaci di realizzare effettivamente l’interesse collettivo e la fioritura delle persone.
Dal cittadino astratto alla cura delle fragilità
Uno dei punti di maggiore originalità di questa visione riguarda il superamento del modello di “cittadino astratto”. La teoria della giustizia tradizionale, come quella di John Rawls, tende a immaginare un destinatario dell’azione pubblica adulto, competente e autonomo. Tuttavia, la realtà ci consegna persone segnate da vulnerabilità, non autosufficienza e marginalità sociale.
Un’amministrazione condivisa orientata alla cura deve farsi carico della concreta emancipazione di chi non ha la forza di rivendicare i propri diritti: i più fragili, i non autosufficienti, chi vive in condizioni di marginalità. Spostare il focus sui “custodi” significa anche includere coloro che, per condizioni sociali o personali, non hanno ancora avuto l’opportunità di partecipare. In questo quadro, il coinvolgimento delle persone fragili nella cura dei beni comuni diventa un atto trasformativo: il destinatario passivo di assistenza si trasforma in un soggetto attivo, portatore non solo di bisogni ma di abilità e potenzialità per la collettività.
Il diritto alla cura: la svolta della Corte Interamericana nel parere OC-31/2025
Questa evoluzione nazionale trova oggi una sponda straordinaria nel panorama internazionale, in particolare nel recente parere consultivo OC-31/2025 della Corte Interamericana dei Diritti Umani (Inter-American Court of Human Rights). Sebbene maturato in un contesto geografico differente, il valore legale e morale di questo strumento assume una portata universale: su sollecitazione della Repubblica dell’Argentina — che ha chiesto alla Corte di definire il contenuto e l’estensione del “diritto alla cura” (derecho al cuidado) all’interno della Convenzione Americana sui Diritti Umani — la Corte ha infatti ufficialmente definito e riconosciuto il “diritto alla cura” come un diritto umano autonomo ed esigibile.
Tale diritto è stato declinato in tre dimensioni interdipendenti che si armonizzano con la visione appena delineata dell’amministrazione condivisa:
- Diritto a ricevere cura (ser cuidado/a): ogni individuo, in ogni fase di fragilità (dall’infanzia alla vecchiaia), ha diritto a ricevere sostegno in condizioni di dignità. Questo richiama l’obbligo delle istituzioni di non limitarsi a regole neutrali, ma di assicurare opportunità reali di sviluppo.
- Diritto di fornire cura (cuidar): è necessario rendere visibile e sostenere il ruolo di cura esercitato dai caregiver familiari e dai volontari: “La cura è l’anello mancante nella scala dei valori economici e politici della nostra organizzazione umana, e questo non fa tornare mai i conti” (A. Marinelli. La città della cura. P.128 ss.)
- Il diritto all’autocura (autocuidarse): Il riconoscimento del diritto ad avere tempo e risorse per sé, salvaguardando il proprio progetto di vita e la propria autonomia. È il riconoscimento che il “custode” non può essere inteso come una risorsa inesauribile a disposizione del sistema, ma deve essere a sua volta destinatario di tutele e di specifiche politiche pubbliche.
Per un riconoscimento costituzionale della cura
È proprio alla luce di queste riflessioni sulla portata universale e sociale della cura che si inserisce la proposta ambiziosa di Gregorio Arena, esposta in questo precedente articolo e che merita di essere ripresa. Se, come abbiamo osservato, la cura non è un mero fatto privato ma un elemento sistemico che regge la tenuta della società, allora il quadro giuridico è chiamato a prenderne pienamente atto.
L’Articolo 118, ultimo comma, della Costituzione impegna la Repubblica a favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Finora, questo principio ha rappresentato la “casa” della cura dei beni comuni urbani; tuttavia, si apre oggi un interrogativo fondamentale: perché non valorizzare esplicitamente l’attività di cura delle persone all’interno di questo perimetro costituzionale?
Le relazioni di cura esercitate nello spazio privato, tradizionalmente considerate estranee all’ambito pubblico, hanno in realtà un’importanza sistemica e sono, a tutti gli effetti, di interesse generale. Ricondurre la cura della persona dell’esclusivo ambito familiare all’alveo dell’art. 118 significherebbe dare a queste attività la medesima legittimazione costituzionale che oggi hanno i patti di collaborazione per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani. In questo modo, il principio di sussidiarietà si realizzerebbe pienamente come una “relazione di condivisione fondata sull’aiuto”.
Per approfondimenti:
DONATI D. (2025), “L’amministrazione condivisa: modelli e pratiche per la cura delle persone”, Tesi di Laurea Magistrale in Politica, Amministrazione e Territorio, rel. Prof.ssa Alessandra Pioggia, Università degli Studi di Perugia, a.a. 2024/2025, discussa il 19 dicembre 2025, 150 pp., consultabile in allegato.
Bibliografia
ARENA, G. (1997), Introduzione all’amministrazione condivisa. Studi parlamentari e di politica costituzionale, n.117, pp. 29-65, Roma, Edistudio.
ARENA, G. (2020), I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini e istituzioni. Milano: Touring Club Italiano.
MARINELLI, A. (2015), La città della cura. Ovvero, perché una madre ne sa una più dell’urbanista. Collana Metropolis 45. Napoli: Liguori Editore.
PIOGGIA, A. (2022), “La cura nella Costituzione. Prospettive per una amministrazione della cura.” In L’amministrazione condivisa, a cura di G. Arena e M. Bombardelli. Trento: Università degli Studi di Trento.
PIOGGIA, A. (2024) “Etica della cura e approccio di collettività e amministrazioni ai beni comuni.” In La cura dei beni comuni tra teoria e prassi. Un’analisi interdisciplinare, a cura di D. Donati. Milano: FrancoAngeli.
PIOGGIA, A. (2024) Cura e pubblica amministrazione: come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni. Bologna: Il Mulino.
Normativa
CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI (2025) – Parere Consultivo OC-31/25 del 12 giugno 2025, richiesto dalla Repubblica Argentina, su: “Il contenuto e la portata del diritto alla cura e la sua interrelazione con altri diritti”.
Sitografia
ARENA, G. (2018, 2 gennaio). La “società della cura” e il valore politico dei piccoli gesti quotidiani. Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà. https://www.labsus.org/2018/01/la-societa-della-cura-un-progetto-fondato-sullempatia/
MARLETTA, G. (2025, 4 marzo). Cura e pubblica amministrazione di Alessandra Pioggia. Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà. https://www.labsus.org/2025/03/recensione-volume-cura-e-pubblica-amministrazione-di-alessandra-pioggia/
Corte Interamericana dei Diritti Umani, Parere Consultivo OC-31/25 https://www.corteidh.or.cr/OC-31-2025/index-eng.html
Diego Donati è dipendente pubblico, Specializzato in Community Management e governo della prossimità
Immagine di copertina: Lina Trochez su Unsplash
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