<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniele Donati, Autore presso Labsus</title>
	<atom:link href="https://www.labsus.org/author/donati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.labsus.org/author/donati/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 14:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-new-1-32x32.png</url>
	<title>Daniele Donati, Autore presso Labsus</title>
	<link>https://www.labsus.org/author/donati/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il diritto dell&#8217;amministrazione condivisa di Fabio Giglioni</title>
		<link>https://www.labsus.org/2026/03/il-diritto-dellamministrazione-condivisa-di-fabio-giglioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Novità editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione condivisa sistemica]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[diritto dell'amministrazione condivisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labsus.org/?p=88962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nuova dimensione dell’amministrazione Ha ragione Gregorio Arena, nella sua attenta prefazione al libro di Fabio Giglioni «Il diritto dell’amministrazione condivisa» (Franco Angeli, 2025) a dire che già dal titolo questo volume «segna uno spartiacque negli studi giuridici sull’amministrazione condivisa». Perché l’intento, e quindi l’approccio dell’Autore è proprio quello di dare finalmente corpo e sistematizzazione, in seno agli studi di diritto pubblico, a una disciplina precisa, che è fatta di principi, regole, prassi riconoscibili e caratteristiche. E che, come subito si sottolinea, dà vita a un «modo d’agire» che viene ad affiancarsi a pieno titolo ad altri, più consolidati e praticati dall’amministrazione (che di volta in volta è autoritativa, di prestazione e di regolazione). Dico subito, che proprio qui sta il merito principale del volume, che è capace di sollevare l’idea di “amministrazione condivisa” dalla volgarizzazione a cui un utilizzo diffuso e approssimativo l’hanno costretta per riportarla alla “buona pratica” e alla grammatica esigente del diritto pubblico, senza con questo mai alterarne la carica innovativa e trasformativa. Uno schema “procedimentale” L’Autore – uno dei pochi che possono permettersi una simile operazione – articola i capitoli del libro seguendo uno schema quasi procedimentale, prima “orientandoci” nell’identificazione dell’amministrazione condivisa, per poi “trovarla”, “praticarla”, “organizzarla” e infine “garantirla”. Giglioni inizia rileggendo l’art. 6 del nuovo codice degli appalti pubblici con le lenti di chi sa bene quali principi costituzionali muovano alle spalle di questa redazione della norma e lo sguardo ampio, ma affilato di chi da molti anni studia (e pratica) i profili qui in discussione. Così facendo pone alla base di ogni altra, successiva considerazione il ricorrere di due condizioni, necessarie e inderogabili al fine di distinguere l’amministrazione condivisa da ogni altra dinamica di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, e precisamente la piena libertà dei cittadini nel decidere di mettere a disposizione della collettività le proprie risorse (tempo, conoscenza, capacità…), attraverso un contributo offerto allo svolgersi della «funzione pubblica» e, specularmente direi, l’assenza di qualsivoglia obbligo di «controprestazione diretta o indiretta» da parte dell’amministrazione. Il nodo di questa prima identificazione sta quindi tutto nelle forme della condivisione, nel come (e perché) si realizza e non nel suo esito, potendo ben aversi una miglior cura dell’interesse generale anche a seguito di apporti “sinallagmatici”, o doverosi dei cittadini (o delle imprese). Dalle radici costituzionali alle discipline di settore In questa prospettiva si rivelano fertilissime sia la rilettura dell’art.118, 4° comma della Costituzione, condotta alla luce del principio di solidarietà, che la ricorrente attenzione alle disposizioni della legge 241/1990, e in particolare al comma 2-bis dell’art.1, con quel suo richiamare ai «principi della collaborazione e della buona fede» i «rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione». Il tutto, ad affermare che nella dinamica qui in analisi le forze espressione della comunità di riferimento, in qualsiasi forma organizzate, si affiancano alle istituzioni come co‑titolari del dovere di cura dell’interesse generale, in forza di un mandato costituzionale che ha radici antiche, ma rilettura attualissima nelle sentt. 131/2020 e 72/2022 dei giudici delle leggi. Se ciò, nella lettura di Giglioni, da una parte ci consente di distinguere amministrazione condivisa e “mera partecipazione”, dall’altra ci fa “trovare” declinazioni e specificazioni di quella necessaria condivisione nel già citato codice degli appalti (D.lgs 36/2023), nel codice del terzo settore (D.lgs 117/2017), e poi nelle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali e in quelle sui servizi pubblici locali, fino alle tante norme presenti negli ordinamenti regionali e nei regolamenti comunali. Il che serve all’Autore per costruire un mosaico che, se ci tiene lontani da «false piste» che potrebbero (e in realtà spesso sono) essere confuse con quelle che qui si percorrono (gli esempi sono quelli del partenariato sociale ex art. 201 del Codice dei contratti e delle forme di collaborazione “per accreditamento” nei servizi sociosanitari e educativi), ben ci conduce a costruire il profilo di dinamiche terze e alternative rispetto a quelle che ci consegna la sola considerazione del binomio Stato/mercato. Forme, modi… È su queste basi plurali &#8211; come si vede ben solide &#8211; che il volume, nella parte forse più familiare per i lettori di queste pagine, passa in rassegna le forme nelle quali l’amministrazione condivisa può essere ed è praticata. Qui l’analisi colpisce non solo per capacità ricostruttiva, ma anche per l’ampiezza dello sguardo, che inizia dalle osservazioni sulla co-progettazione e le convenzioni disciplinate dal codice del terzo settore e dai patti di collaborazione conclusi in base ai regolamenti comunali per la cura dei beni comuni, ma si spinge oltre. Giunge infatti a considerare una serie di soluzioni meno conosciute, ma proprio per questo – almeno ai miei occhi – di grande interesse, come le autogestioni “temperate”, le prassi collaborative, i partenariati civici “istituzionali” e agli accordi per la gestione del territorio. Il tutto a dar conto di un ambito d’azione già estesissimo, fatto di «esperienze sociali avvalorate con il favor delle amministrazioni pubbliche», che si traduce essenzialmente o in interventi mirati alla rigenerazione di beni o nell’integrazione di servizi pubblici «ad alta personalizzazione o ad alto valore ambientale». Seguendo insegnamenti mai abbastanza ascoltati dal nostro legislatore (e da molti studiosi) l’Autore, dopo aver messo a fuoco i caratteri di queste attività, dedica molto spazio a ragionare di come le amministrazioni debbano organizzarsi in vista dell’emersione di questa nuova prospettiva, per molti versi inedita, e a valutare l’impatto “strutturale” che la stessa sortisce nell’articolazione del rapporto tra politica e amministrazione e nella organizzazione sulla «architettura organizzativa degli uffici». Né le misure potranno essere temporanee o di breve momento. Si dice dell’inclusione nei documenti di organizzazione e pianificazione dell’ente (il Piano integrato di attività e organizzazione e il Documento Unico di Programmazione, prima di ogni altro) utile a una “aggregazione” predeterminata e programmata di risorse pubbliche e private. Si ricordano gli effetti sull’applicazione del principio di trasparenza. Ma soprattutto si giunge a profilare l’inclusione dell’amministrazione condivisa nella configurazione dell’ente come fattore di accelerazione verso il modello del public value management, che – ridisegnando il rapporto tra politica e amministrazione – dimentica l’efficienza (ferocemente economica) di cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/03/il-diritto-dellamministrazione-condivisa-di-fabio-giglioni/">Il diritto dell&#8217;amministrazione condivisa di Fabio Giglioni</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Una nuova dimensione dell’amministrazione</h4>
<p style="text-align: justify;">Ha ragione Gregorio Arena, nella sua attenta prefazione al libro di Fabio Giglioni «Il diritto dell’amministrazione condivisa» (Franco Angeli, 2025) a dire che già dal titolo questo volume «segna uno spartiacque negli studi giuridici sull’amministrazione condivisa». Perché l’intento, e quindi l’approccio dell’Autore è proprio quello di dare finalmente corpo e sistematizzazione, in seno agli studi di diritto pubblico, a una disciplina precisa, che è fatta di principi, regole, prassi riconoscibili e caratteristiche. E che, come subito si sottolinea, dà vita a un «modo d’agire» che viene ad affiancarsi a pieno titolo ad altri, più consolidati e praticati dall’amministrazione (che di volta in volta è autoritativa, di prestazione e di regolazione).<br />
Dico subito, che proprio qui sta il merito principale del volume, che è capace di sollevare l’idea di “amministrazione condivisa” dalla volgarizzazione a cui un utilizzo diffuso e approssimativo l’hanno costretta per riportarla alla “buona pratica” e alla grammatica esigente del diritto pubblico, senza con questo mai alterarne la carica innovativa e trasformativa.</p>
<h4>Uno schema “procedimentale”</h4>
<p style="text-align: justify;">L’Autore – uno dei pochi che possono permettersi una simile operazione – articola i capitoli del libro seguendo uno schema quasi procedimentale, prima “orientandoci” nell’identificazione dell’amministrazione condivisa, per poi “trovarla”, “praticarla”, “organizzarla” e infine “garantirla”.<br />
Giglioni inizia rileggendo l’art. 6 del nuovo codice degli appalti pubblici con le lenti di chi sa bene quali principi costituzionali muovano alle spalle di questa redazione della norma e lo sguardo ampio, ma affilato di chi da molti anni studia (e pratica) i profili qui in discussione. Così facendo pone alla base di ogni altra, successiva considerazione il ricorrere di due condizioni, necessarie e inderogabili al fine di distinguere l’amministrazione condivisa da ogni altra dinamica di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, e precisamente la piena libertà dei cittadini nel decidere di mettere a disposizione della collettività le proprie risorse (tempo, conoscenza, capacità…), attraverso un contributo offerto allo svolgersi della «funzione pubblica» e, specularmente direi, l’assenza di qualsivoglia obbligo di «controprestazione diretta o indiretta» da parte dell’amministrazione.<br />
Il nodo di questa prima identificazione sta quindi tutto nelle forme della condivisione, nel come (e perché) si realizza e non nel suo esito, potendo ben aversi una miglior cura dell’interesse generale anche a seguito di apporti “sinallagmatici”, o doverosi dei cittadini (o delle imprese).</p>
<h4>Dalle radici costituzionali alle discipline di settore</h4>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva si rivelano fertilissime sia la rilettura dell’art.118, 4° comma della Costituzione, condotta alla luce del principio di solidarietà, che la ricorrente attenzione alle disposizioni della legge 241/1990, e in particolare al comma 2-bis dell’art.1, con quel suo richiamare ai «principi della collaborazione e della buona fede» i «rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione». Il tutto, ad affermare che nella dinamica qui in analisi le forze espressione della comunità di riferimento, in qualsiasi forma organizzate, si affiancano alle istituzioni come co‑titolari del dovere di cura dell’interesse generale, in forza di un mandato costituzionale che ha radici antiche, ma rilettura attualissima nelle sentt. 131/2020 e 72/2022 dei giudici delle leggi.<br />
Se ciò, nella lettura di Giglioni, da una parte ci consente di distinguere amministrazione condivisa e “mera partecipazione”, dall’altra ci fa “trovare” declinazioni e specificazioni di quella necessaria condivisione nel già citato codice degli appalti (D.lgs 36/2023), nel codice del terzo settore (D.lgs 117/2017), e poi nelle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali e in quelle sui servizi pubblici locali, fino alle tante norme presenti negli ordinamenti regionali e nei regolamenti comunali. Il che serve all’Autore per costruire un mosaico che, se ci tiene lontani da «false piste» che potrebbero (e in realtà spesso sono) essere confuse con quelle che qui si percorrono (gli esempi sono quelli del partenariato sociale ex art. 201 del Codice dei contratti e delle forme di collaborazione “per accreditamento” nei servizi sociosanitari e educativi), ben ci conduce a costruire il profilo di dinamiche terze e alternative rispetto a quelle che ci consegna la sola considerazione del binomio Stato/mercato.</p>
<h4>Forme, modi…</h4>
<p style="text-align: justify;">È su queste basi plurali &#8211; come si vede ben solide &#8211; che il volume, nella parte forse più familiare per i lettori di queste pagine, passa in rassegna le forme nelle quali l’amministrazione condivisa può essere ed è praticata. Qui l’analisi colpisce non solo per capacità ricostruttiva, ma anche per l’ampiezza dello sguardo, che inizia dalle osservazioni sulla co-progettazione e le convenzioni disciplinate dal codice del terzo settore e dai patti di collaborazione conclusi in base ai regolamenti comunali per la cura dei beni comuni, ma si spinge oltre. Giunge infatti a considerare una serie di soluzioni meno conosciute, ma proprio per questo – almeno ai miei occhi – di grande interesse, come le autogestioni “temperate”, le prassi collaborative, i partenariati civici “istituzionali” e agli accordi per la gestione del territorio. Il tutto a dar conto di un ambito d’azione già estesissimo, fatto di «esperienze sociali avvalorate con il favor delle amministrazioni pubbliche», che si traduce essenzialmente o in interventi mirati alla rigenerazione di beni o nell’integrazione di servizi pubblici «ad alta personalizzazione o ad alto valore ambientale».<br />
Seguendo insegnamenti mai abbastanza ascoltati dal nostro legislatore (e da molti studiosi) l’Autore, dopo aver messo a fuoco i caratteri di queste attività, dedica molto spazio a ragionare di come le amministrazioni debbano organizzarsi in vista dell’emersione di questa nuova prospettiva, per molti versi inedita, e a valutare l’impatto “strutturale” che la stessa sortisce nell’articolazione del rapporto tra politica e amministrazione e nella organizzazione sulla «architettura organizzativa degli uffici».<br />
Né le misure potranno essere temporanee o di breve momento. Si dice dell’inclusione nei documenti di organizzazione e pianificazione dell’ente (il Piano integrato di attività e organizzazione e il Documento Unico di Programmazione, prima di ogni altro) utile a una “aggregazione” predeterminata e programmata di risorse pubbliche e private. Si ricordano gli effetti sull’applicazione del principio di trasparenza. Ma soprattutto si giunge a profilare l’inclusione dell’amministrazione condivisa nella configurazione dell’ente come fattore di accelerazione verso il modello del public value management, che – ridisegnando il rapporto tra politica e amministrazione – dimentica l’efficienza (ferocemente economica) di cui agli scorsi decenni, per guardare appunto alla creazione di valore pubblico comunitario.</p>
<h4>…e garanzie</h4>
<p style="text-align: justify;">Il volume chiude con un essenziale capitolo sulle responsabilità, tutto volto – o almeno questa è la mia lettura – a prevenire le tante obiezioni e incertezze che ancora oggi, in troppi casi, frenano l’avvio di queste pratiche, dando luogo ad alcuni dei più evidenti esempi di amministrazione difensiva.<br />
Lo studio che qui si offre è “chirurgico”, profondo, e non lascia irrisolto alcuno dei nodi in cui si evidenziano questi profili. Origina quindi dall’analisi degli indirizzi che assume la politica verso le ipotesi qui in esame, dai riflessi macro-organizzativi, per poi concentrarsi sulla responsabilità di dirigenti e funzionari nelle diverse ipotesi di collaborazioni fondate su atti che ne danno formale riconoscimento e quelle che invece, “semplicemente”, si manifestano nella prassi. E non dimentica l’altra parte dell’azione in collaborazione: quei cittadini attivi che, a loro volta, pur partecipando spontaneamente alla affermazione dell’interesse generale, si espongono a responsabilità plurali, ma comunque ben precise che, proprio in vista di una solida attivazione di queste dinamiche, devono essere esplicitate e se possibile garantite.</p>
<h4>Un dispositivo critico</h4>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, questo libro fa transitare l’amministrazione condivisa da espressione (ab)usata, espediente terminologico che rimanda a un complesso indeterminato di considerazioni non sempre intellegibili dalla scienza del diritto, a vera e solida architettura giuridica che prende sul serio il contributo civico alla cura dell’interesse generale. Giglioni dà così forma a un diritto che scardina l’idea di una esclusiva remissione degli interessi generali agli apparati pubblici, collocando i cittadini – liberi nella scelta e nella misura del proprio apporto – dentro la fisiologia della funzione amministrativa di cura, vera chiave di lettura di questi profili, e dell’amministrazione tutta, negli anni a venire. Ne nasce un modello che non si limita a codificare procedure collaborative, ma ridisegna il lessico e la geografia dei rapporti tra istituzioni e società, aprendo uno spazio stabile “di mezzo” tra Stato e mercato in cui risorse, responsabilità e potere decisionale sono realmente condivisi.<br />
Il valore del libro è allora da apprezzare da due diverse prospettive: sul piano dogmatico, perché offre alla comunità scientifica uno schema concettuale in grado di sistematizzare pratiche finora lette in chiave episodica e comunque ritenute non specialmente significative; sul piano istituzionale, perché costringe amministratori, funzionari e gli stessi cittadini a misurarsi con le implicazioni organizzative, procedimentali e di responsabilità di quanto condividono o possono condividere. A riprova del fatto che questa strada è già praticabile, purché la si governi con strumenti adeguati.<br />
In questo senso, Il diritto dell’amministrazione condivisa non è affatto una sola mappa dell’esistente, ma un dispositivo critico: rende visibili le linee di un mutamento già in corso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e società e fornisce gli strumenti concettuali per accompagnarlo, senza fermarsi o arretrare, per timore o per inerzia, verso la valorizzazione di risorse che animano già le nostre comunità, ma restano in gran parte inespresse.<br />
E dà fiato a un diverso modo di immaginare e di fare amministrazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2026/03/il-diritto-dellamministrazione-condivisa-di-fabio-giglioni/">Il diritto dell&#8217;amministrazione condivisa di Fabio Giglioni</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cultura e Sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro</title>
		<link>https://www.labsus.org/2019/03/cultura-e-sviluppo-sostenibile-alla-ricerca-del-iv-pilastro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 22:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[IV Pilastro]]></category>
		<category><![CDATA[museo diffuso]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio culturale]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico sull'Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labsus.org/?p=60923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il volume “Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro” di Cristina Videtta affronta un binomio che, se pur spesso evocato nel discorso politico e scientifico, è stato fino ad oggi sostanzialmente inesplorato dalla dottrina giuridica. E questo è già un pregio. A ciò si aggiunga che la complessità, direi l’indeterminatezza dei due concetti studiati non compromettono affatto l’estrema chiarezza espositiva dell’autrice. Si individua, anzi, quasi un contrasto tra le capacità di analisi e organizzazione dello studio di Videtta e l’inevitabile vaghezza dei termini giuridici di riferimento. Eppure l’autrice li sa ben riportare e interpretare alla luce di norme e principi che coglie sia nel nostro ordinamento che nel contesto internazionale, evidenziando la connessione non sempre scontata (eppur così fertile) tra la cura del patrimonio culturale e la tutela dell’ambiente, e l’impegno che la stessa connessione sollecita. La posta in gioco Un impegno, fa capire l’autrice, necessario se non addirittura entusiasmante (almeno nelle intenzioni) se è vero che la posta in gioco non è semplicemente la regolazione dei processi politici, sociali ed economici che muovono gli uomini, gli Stati e le relazioni tra questi. Si cerca piuttosto, in una prospettiva che rasenta l’utopico, la possibile costruzione, solida e permanente, di un mondo di Pace, intesa qui come dimensione ideale del futuro prossimo venturo dell’intera umanità. Obiettivo, la Pace, che ovviamente non si ritrova declinato nelle norme e nei documenti presi in esame, ma che – come l’autrice stessa ammette –esiste a ben guardare al di là dei dettati testuali, rappresentando l’implicito ma essenziale risultato che s’intende perseguire fin da quando l’espressione “sviluppo sostenibile” è stata coniata. Un traguardo del genere, per quanto lontano, non solo merita adeguata attenzione, ma induce anche a moltiplicare le energie intellettuali e l’impegno concreto per la sua realizzazione, anche nella trattazione di aspetti apparentemente più circoscritti e limitati della questione. Quanto è sostenibile lo sviluppo? Dal 1972, da quando la Gro Brundtland fissò il significato di “sviluppo sostenibile” quale “soddisfazione dei bisogni contemporanei senza compromissione della soddisfazione di quelli futuri”, sia nell’azione politica che nella produzione normativa ci si è mossi in molte direzioni, nel tentativo di tradurre in pratica il nuovo principio. Il quale risulta peraltro più comprensibile e “gestibile” se riferito al profilo più strettamente ecologico dell’esistenza umana: in fondo, com&#8217;è evidente, il concetto di “risorse” &#8211; limitate o rinnovabili, inquinanti o “pulite” &#8211; è oramai di uso familiare non solo per scienziati, politici e legislatori, ma anche per i cittadini qualsiasi, almeno in certa misura. Tutto si complica quando si tenta l’applicazione della stessa formula al “bene culturale”, dato che non è ancora chiaro, esattamente individuato (ne è nota la natura “plurale”) e comunemente accettato da tutti quale insieme di cose &#8211; materiali e immateriali – costituiscano il “patrimonio” a cui ci si riferisce. Quel che è certo è che l’insieme di territorio e attività umane che all&#8217;interno di questo si sviluppano – o si sono sviluppate nel passato – costituiscono il tratto identitario essenziale di una comunità, o meglio di un popolo. E, nel complesso, dell’intera umanità, che deve dunque regolare il proprio progresso per trovare un equilibrio tra ciò che è, ciò che sarà e ciò che è stato, al fine di non disperdere dette identità e, allo stesso tempo, favorirne la reciproca comprensione, e la più ampia e possibile armonia. L’Italia e il comma 2 art. 3 “quater” del T.U.A. Dunque, se il legislatore italiano ha voluto trasformare la tutela del bene culturale nel quarto, e forse decisivo fattore del più ampio concetto di “sostenibilità ambientale”, l’autrice si muove a cogliere, ampliare e approfondire il significato di questa declinazione. Lo fa bene, come si è detto, mai dimenticando l’anelito ideale, e nemmeno i limiti e le potenzialità tutt&#8217;ora inespresse da quanto previsto dal Testo Unico per l’Ambiente (T.U.A.) e, ancor più precisamente, al comma 2 dell’articolo 3 quater. La disposizione prevede che “nell&#8217;ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotati da discrezionalità”, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale debbano essere “oggetto di prioritaria considerazione”. In questa scelta preferenziale Videtta individua la possibile, compiuta realizzazione di quanto appare implicitamente richiesto dall’articolo 9 della Costituzione, laddove la tutela del patrimonio artistico e culturale, di pari passo con l’equilibrio ecologico ambientale, viene intesa come vera garanzia di sviluppo sostenibile, capace di assicurare lo sviluppo delle attività economiche e sociali senza che si perdano quei beni e quelle caratteristiche che contribuiscono alla formazione dell’identità nazionale. E ciò nonostante il fatto che, come più volte è rimarcato, specie nella comparazione con altre norme dello stesso T.U.A. la formulazione “oggetto di prioritaria considerazione” non sia sempre sufficiente a dare al comma 2 e all&#8217;intero articolo 3 quater 1 quella forza prescrittiva che, probabilmente, è rimasta nella penna del legislatore. Una (pur decisa) indicazione piuttosto che una prescrizione. Che, alla fine, ha di fatto finora troppo spesso contribuito a complicare il quadro normativo sulla tutela artistico-culturale, piuttosto che a chiarire definitivamente il valore della stessa. Rimettere mano alla norma? Il testo conclude con una raccomandazione. E se il discorso condotto de jure condendo si rivela spesso fragile, o superfluo, in questo caso sembra quasi naturale. Si è detto infatti che la finalità del comma 2 articolo 3 quater del T.U.A. è quella di espandere il concetto di tutela artistico-culturale, trasformandolo in un elemento essenziale del più ampio principio dello sviluppo sostenibile. Si è detto &#8211; ancora – che lo sviluppo sostenibile così declinato è il presupposto sostanziale di una società il cui sviluppo si rivela rispettoso delle identità culturali, delle differenze e delle pluralità antropologiche nel loro mutare nel tempo e nello spazio. Si è infine sostenuto che, a livello internazionale, l’armonica convivenza di cultura e sviluppo può diventare la chiave per una più pacifica convivenza tra i popoli. A questo punto l’autrice non può che concludere affermando che la politica dovrebbe rimettere mano al testo precisandone gli ambiti e le forme di applicazione. Il rafforzamento della disposizione italiana avrebbe poi significato speciale, in un paese dove si è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2019/03/cultura-e-sviluppo-sostenibile-alla-ricerca-del-iv-pilastro/">Cultura e Sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il volume <span style="color: #3366ff;">“<em><a style="color: #3366ff;" href="https://www.giappichelli.it/cultura-e-sviluppo-sostenibile" target="_blank" rel="noopener">Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro</a></em>”</span> di <strong>Cristina Videtta</strong> affronta un binomio che, se pur spesso evocato nel <strong>discorso politico</strong> e <strong>scientifico</strong>, è stato fino ad oggi sostanzialmente inesplorato dalla <strong>dottrina giuridica</strong>. E questo è già un pregio.<br />
A ciò si aggiunga che la complessità, direi l’indeterminatezza dei due concetti studiati non compromettono affatto l’estrema chiarezza espositiva dell’autrice. Si individua, anzi, quasi un contrasto tra le capacità di analisi e organizzazione dello studio di Videtta e l’inevitabile vaghezza dei termini giuridici di riferimento. Eppure l’autrice li sa ben riportare e interpretare alla luce di <strong>norme</strong> e <strong>principi</strong> che coglie sia nel nostro ordinamento che nel <strong>contesto internazionale</strong>, evidenziando la connessione non sempre scontata (eppur così fertile) tra la <a href="https://www.labsus.org/2019/01/i-beni-culturali-un-legame-indissolubile-con-la-comunita/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #3366ff;">cura del patrimonio culturale</span></a> e la <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.labsus.org/2017/11/paesaggio-bene-comune-sussidiarieta-la-convezione-europea-del-paesaggio/" target="_blank" rel="noopener">tutela dell’ambiente</a></span>, e l’impegno che la stessa connessione sollecita.</p>
<h4 style="text-align: justify;">La posta in gioco</h4>
<p style="text-align: justify;">Un impegno, fa capire l’autrice, necessario se non addirittura entusiasmante (almeno nelle intenzioni) se è vero che la posta in gioco non è semplicemente la <strong>regolazione dei processi politici</strong>, <strong>sociali </strong>ed <strong>economici</strong> che muovono gli uomini, gli Stati e le relazioni tra questi. Si cerca piuttosto, in una prospettiva che rasenta l’utopico, la possibile costruzione, solida e permanente, di un mondo di <strong>Pace</strong>, intesa qui come <strong>dimensione ideale</strong> del futuro prossimo venturo dell’intera umanità.<br />
Obiettivo, la Pace, che ovviamente non si ritrova declinato nelle norme e nei documenti presi in esame, ma che – come l’autrice stessa ammette –esiste a ben guardare al di là dei dettati testuali, rappresentando l’implicito ma essenziale risultato che s’intende perseguire fin da quando l’espressione “<span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.labsus.org/2009/08/sviluppo-sostenibile-dalla-teoria-alla-pratica-quotidiana/" target="_blank" rel="noopener">sviluppo sostenibile</a></span>” è stata coniata. Un traguardo del genere, per quanto lontano, non solo merita adeguata attenzione, ma induce anche a moltiplicare le energie intellettuali e l’<strong>impegno concreto </strong>per la sua realizzazione, anche nella trattazione di aspetti apparentemente più circoscritti e limitati della questione.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Quanto è sostenibile lo sviluppo?</h4>
<p style="text-align: justify;">Dal 1972, da quando la <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-internazionale/l_agenda-2030-per-uno-sviluppo-sostenibile/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1987--rapporto-brundtland.html" target="_blank" rel="noopener">Gro Brundtland</a></span> fissò il significato di “<strong>sviluppo sostenibile</strong>” quale “soddisfazione dei bisogni contemporanei senza compromissione della soddisfazione di quelli futuri”, sia nell’<strong>azione politica </strong>che nella <strong>produzione normativa</strong> ci si è mossi in molte direzioni, nel tentativo di tradurre in pratica il nuovo principio. Il quale risulta peraltro più comprensibile e “gestibile” se riferito al profilo più strettamente <strong>ecologico</strong> dell’esistenza umana: in fondo, com&#8217;è evidente, il concetto di “<strong>risorse</strong>” &#8211; limitate o rinnovabili, inquinanti o “pulite” &#8211; è oramai di uso familiare non solo per scienziati, politici e legislatori, ma anche per i <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.labsus.org/2018/07/i-cittadini-che-si-prendono-cura-dei-beni-comuni-creano-ricchezza/" target="_blank" rel="noopener">cittadini qualsiasi</a></span>, almeno in certa misura.<br />
Tutto si complica quando si tenta l’applicazione della stessa formula al “<strong>bene culturale</strong>”, dato che non è ancora chiaro, esattamente individuato (ne è nota la natura “plurale”) e comunemente accettato da tutti quale insieme di cose &#8211; <strong>materiali</strong> e <strong>immateriali</strong> – costituiscano il “patrimonio” a cui ci si riferisce. Quel che è certo è che l’insieme di <strong>territorio</strong> e <strong>attività umane</strong> che all&#8217;interno di questo si sviluppano – o si sono sviluppate nel passato – costituiscono il tratto identitario essenziale di una <strong>comunità</strong>, o meglio di un <strong>popolo</strong>. E, nel complesso, dell’<strong>intera umanità</strong>, che deve dunque regolare il proprio progresso per trovare un equilibrio tra ciò che è, ciò che sarà e ciò che è stato, al fine di non disperdere dette <strong>identità</strong> e, allo stesso tempo, favorirne la reciproca comprensione, e la più ampia e possibile <strong>armonia</strong>.</p>
<h4 style="text-align: justify;">L’Italia e il comma 2 art. 3 “quater” del T.U.A.</h4>
<p style="text-align: justify;">Dunque, se il legislatore italiano ha voluto trasformare la <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.labsus.org/2018/02/dalloggetto-al-soggetto-verso-un-ruolo-dei-cittadini-nella-gestione-del-patrimonio-culturale/" target="_blank" rel="noopener">tutela del bene culturale</a></span> nel quarto, e forse decisivo fattore del più ampio concetto di “<strong>sostenibilità ambientale</strong>”, l’autrice si muove a cogliere, ampliare e approfondire il significato di questa declinazione. Lo fa bene, come si è detto, mai dimenticando l’anelito ideale, e nemmeno i <strong>limiti</strong> e le <strong>potenzialità</strong> tutt&#8217;ora inespresse da quanto previsto dal <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&amp;atto.codiceRedazionale=006G0171" target="_blank" rel="noopener">Testo Unico per l’Ambiente</a></span> (T.U.A.) e, ancor più precisamente, al comma 2 dell’articolo 3 quater.<br />
La disposizione prevede che “nell&#8217;ambito della scelta comparativa di <strong>interessi pubblici</strong> e <strong>privati</strong> connotati da discrezionalità”, gli interessi alla <strong>tutela dell’ambiente</strong> e del <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.labsus.org/2018/07/economie-collaborative-e-beni-comuni/" target="_blank" rel="noopener">patrimonio culturale</a></span> debbano essere “oggetto di prioritaria considerazione”. In questa scelta preferenziale Videtta individua la possibile, compiuta realizzazione di quanto appare implicitamente richiesto dall’<strong>articolo 9 della Costituzione</strong>, laddove la tutela del <strong>patrimonio artistico </strong>e <strong>culturale</strong>, di pari passo con l’<strong>equilibrio ecologico ambientale</strong>, viene intesa come vera garanzia di sviluppo sostenibile, capace di assicurare lo sviluppo delle attività economiche e sociali senza che si perdano quei beni e quelle caratteristiche che contribuiscono alla formazione dell’<strong>identità nazionale</strong>. E ciò nonostante il fatto che, come più volte è rimarcato, specie nella comparazione con altre norme dello stesso <strong>T.U.A.</strong> la formulazione “oggetto di prioritaria considerazione” non sia sempre sufficiente a dare al comma 2 e all&#8217;intero articolo 3 quater 1 quella forza prescrittiva che, probabilmente, è rimasta nella penna del legislatore. Una (pur decisa) indicazione piuttosto che una prescrizione. Che, alla fine, ha di fatto finora troppo spesso contribuito a complicare il <strong>quadro normativo</strong> sulla <strong>tutela artistico-culturale</strong>, piuttosto che a chiarire definitivamente il valore della stessa.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Rimettere mano alla norma?</h4>
<p style="text-align: justify;">Il testo conclude con una raccomandazione. E se il discorso condotto <em>de jure condendo</em> si rivela spesso fragile, o superfluo, in questo caso sembra quasi naturale. Si è detto infatti che la finalità del comma 2 articolo 3 quater del T.U.A. è quella di <strong>espandere il concetto</strong> di tutela artistico-culturale, trasformandolo in un elemento essenziale del più ampio principio dello sviluppo sostenibile. Si è detto &#8211; ancora – che lo sviluppo sostenibile così declinato è il presupposto sostanziale di <a href="https://www.labsus.org/2019/02/per-trasformare-i-sogni-in-realta-bisogna-condividerli/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #3366ff;">una società il cui sviluppo si rivela rispettoso delle identità cultural</span>i</a>, delle differenze e delle <strong>pluralità antropologiche</strong> nel loro mutare nel <strong>tempo</strong> e nello <strong>spazio</strong>. Si è infine sostenuto che, a livello internazionale, l’<strong>armonica convivenza di cultura </strong>e <strong>sviluppo</strong> può diventare la chiave per una più pacifica convivenza tra i popoli.<br />
A questo punto l’autrice non può che concludere affermando che la politica dovrebbe rimettere mano al testo precisandone gli <strong>ambiti </strong>e le <strong>forme di applicazione</strong>. Il rafforzamento della disposizione italiana avrebbe poi significato speciale, in un paese dove si è imposto il concetto di “<span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.labsus.org/2018/11/un-museo-puo-essere-gestito-dalla-collettivita/" target="_blank" rel="noopener">museo diffuso</a></span>”, la delicatezza dell’equilibrio tra <strong>attività economiche</strong>, insorgenti <strong>esigenze sociali </strong>e necessità di <strong>non disperdere il patrimonio </strong>che la Natura e il Genio ci hanno lasciato in eredità.<br />
Il problema è quindi qui più grave che altrove, e più urgente è la sua soluzione che muove senz&#8217;altro nel senso di assicurare l’<strong>interesse collettivo </strong>negli <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.labsus.org/2018/10/le-occupazioni-culturali-unaltra-chiave-di-lettura/" target="_blank" rel="noopener">inevitabili contrasti con i privati</a></span>, ma anche nei conflitti di competenza che spesso caratterizzano i rapporti tra le diverse amministrazioni. Né incertezza può esserci, se è vero che dev&#8217;essere assicurata alla società la possibilità di garantirsi <strong>piena potenzialità di sviluppo</strong>, evitando però sempre e comunque la compromissione definitiva non solo delle <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.labsus.org/2014/05/le-risorse-naturali-come-beni-comuni/" target="_blank" rel="noopener">risorse naturali</a></span>, ma anche dei <strong>tesori </strong>accumulati nel tempo la cui fruibilità va garantita, per certo, anche alle <strong>future generazioni</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2019/03/cultura-e-sviluppo-sostenibile-alla-ricerca-del-iv-pilastro/">Cultura e Sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il modello sussidiario per il governo locale</title>
		<link>https://www.labsus.org/2013/11/appunti-per-governo-locale-del-modello-sussidiario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 16:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto di Labsus]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie ed Esperienze]]></category>
		<category><![CDATA[governo locale]]></category>
		<category><![CDATA[modello sussidiario]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiarietà  orizzontale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/?p=9255</guid>

					<description><![CDATA[<p>La riflessione sulla attivazione del capitale sociale, su un modello di relazioni che conosca non solo la adesione a valori comuni, ma anche la costruzione partecipata del benessere collettivo, si concentra a mio parere troppo spesso sulla illustrazione di architetture (istituzionali, sociali, economiche) ipotetiche, sull&#8217;invocazione di solidarietà  possibili e la predicazione di cittadinanze virtuose. Di questi tempi invece, spinti dall&#8217;incalzare della crisi, si dovrebbe cogliere l&#8217;opportunità  di promuovere il  modello sussidiario  nei fatti, e ciò specialmente a livello locale ove, per la quotidiana frequentazione reciproca dei diversi attori in campo, è in gran parte condivisa se non l&#8217;opinione sulla terapia da adottare, almeno la diagnosi delle patologie che gravano su quel determinato contesto.  C&#8217;è, in sostanza, bisogno di strumenti e di azioni, e non di ipotesi e auspici. Per questo dedico queste poche righe a stilare (senza nessuna pretesa di assolutezza o esaustività ) quella che a mio parere potrebbe essere un&#8217;agenda ideale del governo locale, mettendo in fila alcune delle cose che, volendo muoversi nel senso predicato, possono essere fatte subito. 1) Per quanto riguarda le istituzioni locali, che sono e restano al centro dell&#8217;attivazione del paradigma sussidiario, si tratta di incominciare un cambiamento profondo di atteggiamento, di ruolo. L&#8217;amministrazione locale, per poter accogliere le risorse presenti nella società , deve da una parte riconquistare la specificità  e l&#8217;autorevolezza del proprio ruolo di detentrice della funzione pubblica e di autorità  che non solo può, ma deve decidere quali attività  svolgere in proprio. Dall&#8217;altra deve divenire dialogante, semplificata, aperta, e soprattutto flessibile. Infatti, a riguardare le esperienze che Labsus ha raccolto in questi anni, il giusto &#8221; clima sussidiario &#8221; si è venuto a creare solo ove l&#8217;amministrazione si sia adoperata per rendere la vita facile ai cittadini, per parlare con loro, dargli credito,avendo scelto quali fossero gli ambiti (non solo geografici) in cui la loro autonoma iniziativa poteva essere meglio spesa, e come. Si tratta quindi di adottare strumenti utili a questo scopo, che vanno dalla rivisitazione degli apparati di comunicazione e trasparenza alla promozione di processi di semplificazione, dalla destinazione di personale alla facilitazione e alla diffusione dell&#8217;azione sussidiante alla definizione di mezzi per il supporto materiale della stessa (e che possono andare dalla messa a disposizione di edifici alla predisposizione di percorsi di formazione). A ben vedere, si tratta di fare molto con poco, ma di farlo mettendo in discussione il modo stesso con cui l&#8217;amministrazione si è da sempre proposta alla comunità  di cui si prende cura. 2) Se è vero che quello che cerchiamo è una diversa relazione tra gli attori del modello sussidiario, allora non v&#8217;è dubbio che a un cambiamento dell&#8217;amministrazione debba fare da contraltare un cambiamento anche da parte dei soggetti sussidianti, della cittadinanza attiva. E anche in questo caso ciò che si deve fare è apparentemente semplice, eppure comporta una evoluzione profonda. Incominciamo col dire che non esiste un &#8221; terzo settore &#8221; buono per definizione. Piuttosto ogni associazione, comitato, individuo deve dar prova del proprio saper e voler fare bene nell&#8217;interesse generale. Ciò comporta l&#8217;accettazione di una regolazione della loro attività  (pur libera, autonoma), che definisca per tratti essenzialile garanzie necessarie a tutelare gli individui come singoli e come membri della collettività , che determini gli standard minimi delle loro prestazioni e apra anche a forme di concorrenza tra loro. Ciò consente ai soggetti sussidianti non solo di valorizzare la loro specificità  e le loro capacità , ma anche di acquisire una legittimazione (non tanto giuridica, quanto sostanziale) più forte, e quindi di potersi muovere con maggiore incisività  e visibilità  nelle dinamiche dei nostri diversi territori. 3) Nel senso sopra indicato, inoltre, credo che si debba fare uno sforzo per includere nel circuito sussidiario anche quelle realtà  che fino ad ora si sono (o sono state) tenute distanti. Intendo riferirmi alle fondazioni, che fino ad ora hanno dato il loro contributo alle comunità  locali seguendo percorsi loro distinti, difficilmente immaginati e mai integrati con le iniziative di gruppi di cittadini attivi e responsabili. Penso alle cooperative, che nella autoproduzione di beni e servizi (per lavoratori, soci, collettività ) hanno non solo la loro origine, ma anche la loro attualissima ragion d&#8217;essere. E penso alle imprese, che devono essere incentivate a rafforzare il loro impegno, la loro partecipazione ai destini del territorio e dunque la loro responsabilità  sociale. Occorrono luoghi (non solo virtuali) di connessione e incontro tra queste diverse forze, e occorre soprattutto dimenticare e superare le barriere del pregiudizio e l&#8217;antagonismo sterile, di posizione, che di fatto oggi si traduce in una sconfitta di tutti. Come si vede, si tratta in tutti i casi di cambiare mentalità , di disporsi al nuovo e all&#8217;altro da sè. Non c&#8217;è bisogno di disporre di fondi e di progettare investimenti (oggi pressoché impossibili). Né tantomeno si devono attendere gradi riforme strutturali, continuando a dare la colpa all&#8217;ordinamento amministrativo per la mancata realizzazione di un   sistema locale più aperto all&#8217;offerta di risorse da parte della cittadinanza. Le norme possono essere carenti, insufficienti o per certi tratti ostative, ma di certo non impediscono la attivazione di modelli amministrativi (e poi sociali, economici) capaci di recepire pienamente l&#8217;idea (e l&#8217;offerta) sussidiaria. La responsabilità  per la mancata realizzazione di questa dimensione più giusta sarà  quindi da attribuire non alle leggi, o al denaro, ma agli uomini, al loro insufficiente impegno e alla loro mancanza di coraggio. LEGGI ANCHE: Ripartire dal cuore del Paese Un ricostituente per l&#8217;Italia Una cabina di regia per la cura dei beni comuni Beni comuni. Un nuovo punto di vista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2013/11/appunti-per-governo-locale-del-modello-sussidiario/">Il modello sussidiario per il governo locale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La riflessione sulla attivazione del capitale sociale, su un modello di relazioni che conosca non solo la adesione a valori comuni, ma anche la costruzione partecipata del benessere collettivo, si concentra a mio parere troppo spesso sulla illustrazione di architetture (istituzionali, sociali, economiche) ipotetiche, sull&#8217;invocazione di solidarietà  possibili e la predicazione di cittadinanze virtuose.<br />
Di questi tempi invece, spinti dall&#8217;incalzare della crisi, si dovrebbe cogliere l&#8217;opportunità  di promuovere il<strong>  modello sussidiario</strong>  nei fatti, e ciò specialmente a livello locale ove, per la quotidiana frequentazione reciproca dei diversi attori in campo, è in gran parte condivisa se non l&#8217;opinione sulla terapia da adottare, almeno la diagnosi delle patologie che gravano su quel determinato contesto.  C&#8217;è, in sostanza, bisogno di strumenti e di azioni, e non di ipotesi e auspici.</p>
<p>Per questo dedico queste poche righe a stilare (senza nessuna pretesa di assolutezza o esaustività ) quella che a mio parere potrebbe essere un&#8217;agenda ideale del <strong>governo locale</strong>, mettendo in fila alcune delle cose che, volendo muoversi nel senso predicato, possono essere fatte subito.</p>
<p>1) Per quanto riguarda le istituzioni locali, che sono e restano al centro dell&#8217;attivazione del paradigma sussidiario, si tratta di incominciare un cambiamento profondo di atteggiamento, di ruolo. L&#8217;amministrazione locale, per poter accogliere le risorse presenti nella società , deve da una parte riconquistare la specificità  e l&#8217;autorevolezza del proprio ruolo di detentrice della funzione pubblica e di autorità  che non solo può, ma deve decidere quali attività  svolgere in proprio. Dall&#8217;altra deve divenire dialogante, semplificata, aperta, e soprattutto flessibile. Infatti, a riguardare <a href="http://www.labsus.org/category/beni-comuni/" target="_blank">le esperienze che Labsus ha raccolto in questi anni</a>, il giusto  &#8221; clima sussidiario &#8221; si è venuto a creare solo ove l&#8217;amministrazione si sia adoperata per rendere la vita facile ai cittadini, per parlare con loro, dargli credito,avendo scelto quali fossero gli ambiti (non solo geografici) in cui la loro autonoma iniziativa poteva essere meglio spesa, e come.</p>
<p>Si tratta quindi di adottare strumenti utili a questo scopo, che vanno dalla rivisitazione degli apparati di comunicazione e trasparenza alla promozione di processi di semplificazione, dalla destinazione di personale alla facilitazione e alla diffusione dell&#8217;azione sussidiante alla definizione di mezzi per il supporto materiale della stessa (e che possono andare dalla messa a disposizione di edifici alla predisposizione di percorsi di formazione).<br />
A ben vedere, si tratta di fare molto con poco, ma di farlo mettendo in discussione il modo stesso con cui l&#8217;amministrazione si è da sempre proposta alla comunità  di cui si prende cura.</p>
<p>2) Se è vero che quello che cerchiamo è una diversa relazione tra gli attori del modello sussidiario, allora non v&#8217;è dubbio che a un cambiamento dell&#8217;amministrazione debba fare da contraltare un cambiamento anche da parte dei soggetti sussidianti, della cittadinanza attiva. E anche in questo caso ciò che si deve fare è apparentemente semplice, eppure comporta una evoluzione profonda.</p>
<p>Incominciamo col dire che non esiste un  &#8221; terzo settore &#8221;  buono per definizione. Piuttosto ogni associazione, comitato, individuo deve dar prova del proprio saper e voler fare bene nell&#8217;interesse generale. Ciò comporta l&#8217;accettazione di una regolazione della loro attività  (pur libera, autonoma), che definisca per tratti essenzialile garanzie necessarie a tutelare gli individui come singoli e come membri della collettività , che determini gli standard minimi delle loro prestazioni e apra anche a forme di concorrenza tra loro. Ciò consente ai soggetti sussidianti non solo di valorizzare la loro specificità  e le loro capacità , ma anche di acquisire una legittimazione (non tanto giuridica, quanto sostanziale) più forte, e quindi di potersi muovere con maggiore incisività  e visibilità  nelle dinamiche dei nostri diversi territori.</p>
<p>3) Nel senso sopra indicato, inoltre, credo che si debba fare uno sforzo per includere nel circuito sussidiario anche quelle realtà  che fino ad ora si sono (o sono state) tenute distanti. Intendo riferirmi alle fondazioni, che fino ad ora hanno dato il loro contributo alle comunità  locali seguendo percorsi loro distinti, difficilmente immaginati e mai integrati con le iniziative di gruppi di cittadini attivi e responsabili. Penso alle cooperative, che nella autoproduzione di beni e servizi (per lavoratori, soci, collettività ) hanno non solo la loro origine, ma anche la loro attualissima ragion d&#8217;essere. E penso alle imprese, che devono essere incentivate a rafforzare il loro impegno, la loro partecipazione ai destini del territorio e dunque la loro responsabilità  sociale. Occorrono luoghi (non solo virtuali) di connessione e incontro tra queste diverse forze, e occorre soprattutto dimenticare e superare le barriere del pregiudizio e l&#8217;antagonismo sterile, di posizione, che di fatto oggi si traduce in una sconfitta di tutti.</p>
<p>Come si vede, si tratta in tutti i casi di cambiare mentalità , di disporsi al nuovo e all&#8217;altro da sè. Non c&#8217;è bisogno di disporre di fondi e di progettare investimenti (oggi pressoché impossibili). Né tantomeno si devono attendere gradi riforme strutturali, continuando a dare la colpa all&#8217;ordinamento amministrativo per la mancata realizzazione di un   sistema locale più aperto all&#8217;offerta di risorse da parte della cittadinanza. Le norme possono essere carenti, insufficienti o per certi tratti ostative, ma di certo non impediscono la attivazione di modelli amministrativi (e poi sociali, economici) capaci di recepire pienamente l&#8217;idea (e l&#8217;offerta) sussidiaria.</p>
<p>La responsabilità  per la mancata realizzazione di questa dimensione più giusta sarà  quindi da attribuire non alle leggi, o al denaro, ma agli uomini, al loro insufficiente impegno e alla loro mancanza di coraggio.</p>
<p><strong>LEGGI ANCHE:</strong></p>
<p><a href="http://www.labsus.org/2013/10/ripartire-dal-cuore-del-paese/" target="_blank">Ripartire dal cuore del Paese<br />
</a><a href="http://www.labsus.org/2013/06/un-ricostituente-per-litalia/" target="_blank">Un ricostituente per l&#8217;Italia</a><br />
<a href="http://www.labsus.org/2013/03/una-cabina-di-regia-per-la-cura-dei-beni-comuni/" target="_blank">Una cabina di regia per la cura dei beni comuni</a><br />
<a href="http://www.labsus.org/2010/10/beni-comuni-un-nuovo-punto-di-vista/" target="_blank">Beni comuni. Un nuovo punto di vista</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2013/11/appunti-per-governo-locale-del-modello-sussidiario/">Il modello sussidiario per il governo locale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pianificazione strategica come strumento per la sussidiarietà </title>
		<link>https://www.labsus.org/2012/03/la-pianificazione-strategica-come-strumento-per-la-sussidiarieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto di Labsus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2012/03/20/la-pianificazione-strategica-come-strumento-per-la-sussidiarieta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pianificazione strategica rappresenta senza dubbio la forma più avanzata ed elaborata di &#8220;pratica partecipativa&#8221; che si sia affermata, in numerosi paesi &#8220;economicamente avanzati&#8221;, negli ultimi 2 anni (se si fa data a partire dal Government Performance and Result Act approvato negli U.S.A. nel 1993). Nonostante molta letteratura tratti di queste esperienze nel loro complesso, è innegabile che esista una invincibile difficoltà  nel riportare ad unità  logica e sistematica quanto è avvenuto nelle diverse realtà , data dal fatto che i vari processi di pianificazione strategica hanno conosciuto dinamiche, logiche e quindi modalità  differenti in ragione delle specificità  territoriali, demografiche, produttive e sociali dell&#8217;area su cui si intendeva intervenire. Se dobbiamo cercare gli elementi che accomunano queste situazioni, mi pare che possiamo iniziare col dire che la ratio della pianificazione strategica si caratterizza ovunque per: &#8211; l&#8217;idea di una progettazione ad ampio spettro, che coinvolga tutte le politiche normalmente assegnate al governo locale; in questo modo si tenta non solo di delineare gli interventi che, nei diversi settori, caratterizzeranno lo sviluppo dell&#8217;area negli anni a venire, ma anche di cogliere tutti i vantaggi che possono derivare da una azione &#8220;in orizzontale&#8221;, intersettoriale, normalmente trascurata nella azione di governo. In questo senso la pianificazione strategica è processo multisettoriale e intersettoriale. &#8211; la scelta, da parte delle amministrazioni locali, di procedere a questa progettazione in modo corale, chiamando a raccolta i diversi attori rilevanti dell&#8217;area su cui si interviene, mirando ad una condivisione diffusa delle scelte che dovranno dare forma al futuro di quella comunità . In questo senso la pianificazione strategica è processo volontario e plurale; &#8211; il proposito di intervenire non sulla contingenza, o rispetto a situazioni determinate, ma piuttosto di voler progettare sul medio-lungo periodo e rispetto a interessi che siano propri della collettività  interessata nel suo complesso, o almeno che siano rilevanti per ampie fasce delle comunità  stessa. In questo senso, la pianificazione di cui descriviamo i tratti è appunto strategica e generale. Ne discende la creazione di una relazione forte tra il potere pubblico e i privati (individui, associazioni, stakeholders) mirata a condividere (nelle più diverse modalità , come si è detto) le scelte di interesse pubblico o generale. Il problema che però si pone a chi si appresti a rendere effettivo questo processo è quello classico di ogni pratica partecipativa (e qui ingigantito dalle dimensioni della progettazione strategica): la inevitabile tensione tra attori (e interessi) grandi e piccoli, forti e deboli, e del relativo ruolo richiesto alle istituzioni pubbliche territoriali. Infatti, diversamente da ciò che avviene nella democrazia rappresentativa basata su sistemi elettorali in cui ogni cittadino vale come qualunque altro, nei processi di democrazia partecipativa nessuno è davvero uguale agli altri: i vari soggetti privati si manifestano e pesano in base alla loro cultura, al loro ruolo nella comunità , alla loro capacità  economica, e ciò solleva sia l&#8217;esigenza di immaginare meccanismi di perequazione, sia la necessità  di rafforzare, in seno alle amministrazioni locali, il compito di rappresentare anche chi (per scelta o incapacità ) non partecipa. In questo senso, e di questi tempi, la pianificazione strategica deve quindi evolvere rispetto a schemi adottati in passato, laddove essa rappresentava (in molti casi) lo strumento per una progettazione mirata sostanzialmente a governare l&#8217;utilizzo di fondi e investimenti straordinari per eventi straordinari, o la realizzazione di infrastrutture destinate a cambiare il volto dell&#8217;area su cui si interveniva. La crisi economica, e forse anche la diversa sensibilità  diffusa oggi nel paese, fa sìche adesso questo tipo di pratica rappresenti soprattutto l&#8217;occasione per una chiamata a raccolta di tutte le forze attive, dalle più &#8220;strutturate&#8221; alle più piccole&#8221;, attorno ad una visione del futuro che sia condivisa e che renda i diversi attori in campo, pubblici e privati, protagonisti e responsabili non solo nella ideazione, ma anche nella costruzione della comunità  in cui si desiderare vivere. Nella prospettiva che sosteniamo è facile dunque immaginare come questo possa davvero essere il momento in cui, per la prima volta in modo cosìchiaro e ampio, si rende possibile un incontro e un dialogo tra istituzioni pubbliche, forze economiche e le risorse della cittadinanza attiva. E ciò con il triplice obbiettivo di giungere a &#8211; la definizione aggiornata dei rispettivi spazi di azione; &#8211; la determinazione (non più solo teorica) della categoria di quei beni comuni che la stessa comunità  sente come propri e adeguati al contesto specifico; &#8211; la creazione di circuiti virtuosi tra i diversi ambiti, nel segno della collaborazione e della integrazione (e non più dell&#8217;antagonismo, come in un passato che sembra davvero obsoleto). Naturalmente, è bene annotare, che ciò a cui si deve mirare non è la adesione alle idee e alle soluzioni che la maggioranza o i più forti propongono, bensìla adesione ai valori che tengono assieme la comunità  stessa. Ciò che conta, anche perché il modello sussidiario prenda forma, è infatti la convergenza e l&#8217;integrazione dei diversi interessi attorno a una visione, e non l&#8217;omologazione degli stessi attorno a soluzioni specifiche o ad un&#8217;idea forte, essendo la diversità  e la ricchezza di prospettive ciò che dà  davvero un senso alla partecipazione &#8220;al fare&#8221; che un piano strategico richiede. In altre parole si deve mirare innanzitutto e soprattutto alla creazione di un nuovo civismo, di un senso della collettività  oggi oramai estintosi in molte nostre comunità . Poi verranno le soluzioni concrete, la consultazione, la discussione e la mediazione sui progetti, secondo uno schema capace di rendere la partecipazione effettiva e garantita nel suo opporsi (logicamente) a quella &#8220;forza&#8221; che, tagliando ogni confronto, mira a una soluzione autoritaria e unilaterale . Il tutto, nell&#8217;intento di offrire una risposta forte alla (possibile, diffusa e drammatica) &#8220;diserzione&#8221; dal processo di costruzione del futuro attraverso una condivisione di ciò che è e deve essere inteso come l'&#8221;interesse generale&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2012/03/la-pianificazione-strategica-come-strumento-per-la-sussidiarieta/">La pianificazione strategica come strumento per la sussidiarietà </a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La pianificazione strategica rappresenta senza dubbio la forma più avanzata ed elaborata di &#8220;pratica partecipativa&#8221; che si sia affermata, in numerosi paesi &#8220;economicamente avanzati&#8221;, negli ultimi 2 anni (se si fa data a partire dal <em>Government Performance and Result Act</em> approvato negli U.S.A. nel 1993).</p>
<p>Nonostante molta letteratura tratti di queste esperienze nel loro complesso, è innegabile che esista una invincibile difficoltà  nel riportare ad unità  logica e sistematica quanto è avvenuto nelle diverse realtà , data dal fatto che i vari processi di pianificazione strategica hanno conosciuto dinamiche, logiche e quindi modalità  differenti in ragione delle specificità  territoriali, demografiche, produttive e sociali dell&#8217;area su cui si intendeva intervenire.</p>
<p>Se dobbiamo cercare gli elementi che accomunano queste situazioni, mi pare che possiamo iniziare col dire che la ratio della pianificazione strategica si caratterizza ovunque per:</p>
<p>&#8211;	l&#8217;idea di una progettazione ad ampio spettro, che coinvolga tutte le politiche normalmente assegnate al governo locale; in questo modo si tenta non solo di delineare gli interventi che, nei diversi settori, caratterizzeranno lo sviluppo dell&#8217;area negli anni a venire, ma anche di cogliere tutti i vantaggi che possono derivare da una azione &#8220;in orizzontale&#8221;, intersettoriale, normalmente trascurata nella azione di governo. In questo senso la pianificazione strategica è processo <strong>multisettoriale e intersettoriale</strong>.</p>
<p>&#8211;	la scelta, da parte delle amministrazioni locali, di procedere a questa progettazione in modo corale, chiamando a raccolta i diversi attori rilevanti dell&#8217;area su cui si interviene, mirando ad una condivisione diffusa delle scelte che dovranno dare forma al futuro di quella comunità . In questo senso la pianificazione strategica è processo<strong> volontario e plurale</strong>;</p>
<p>&#8211;	il proposito di intervenire non sulla contingenza, o rispetto a situazioni determinate, ma piuttosto di voler progettare sul medio-lungo periodo e rispetto a interessi che siano propri della collettività  interessata nel suo complesso, o almeno che siano rilevanti per ampie fasce delle comunità  stessa. In questo senso, la pianificazione di cui descriviamo i tratti è appunto <strong>strategica e generale</strong>.</p>
<p>Ne discende la creazione di una relazione forte tra il potere pubblico e i privati (individui, associazioni, stakeholders) mirata a condividere (nelle più diverse modalità , come si è detto) le scelte di interesse pubblico o generale.</p>
<p>Il problema che però si pone a chi si appresti a rendere effettivo questo processo è quello classico di ogni pratica partecipativa (e qui ingigantito dalle dimensioni della progettazione strategica): la inevitabile tensione tra attori (e interessi) grandi e piccoli, forti e deboli, e del relativo ruolo richiesto alle istituzioni pubbliche territoriali.</p>
<p>Infatti, diversamente da ciò che avviene nella democrazia rappresentativa basata su sistemi elettorali in cui ogni cittadino vale come qualunque altro, nei processi di democrazia partecipativa nessuno è davvero uguale agli altri: i vari soggetti privati si manifestano e pesano in base alla loro cultura, al loro ruolo nella comunità , alla loro capacità  economica, e ciò solleva sia l&#8217;esigenza di immaginare meccanismi di perequazione, sia la necessità  di rafforzare, in seno alle amministrazioni locali, il compito di rappresentare anche chi (per scelta o incapacità ) non partecipa.</p>
<p>In questo senso, e di questi tempi, la pianificazione strategica deve quindi evolvere rispetto a schemi adottati in passato, laddove essa rappresentava (in molti casi) lo strumento per una progettazione mirata sostanzialmente a governare l&#8217;utilizzo di fondi e investimenti straordinari per eventi straordinari, o la realizzazione di infrastrutture destinate a cambiare il volto dell&#8217;area su cui si interveniva.</p>
<p>La crisi economica, e forse anche la diversa sensibilità  diffusa oggi nel paese, fa sìche adesso questo tipo di pratica rappresenti soprattutto l&#8217;occasione per una chiamata a raccolta di tutte le forze attive, dalle più &#8220;strutturate&#8221; alle più piccole&#8221;, attorno ad una visione del futuro che sia condivisa e che renda i diversi attori in campo, pubblici e privati, protagonisti e responsabili non solo nella ideazione, ma anche nella costruzione della comunità  in cui si desiderare vivere.</p>
<p>Nella prospettiva che sosteniamo è facile dunque immaginare come questo possa davvero essere il momento in cui, per la prima volta in modo cosìchiaro e ampio, si rende possibile un incontro e un dialogo tra istituzioni pubbliche, forze economiche e le risorse della cittadinanza attiva. E ciò con il triplice obbiettivo di giungere a</p>
<p>&#8211;	la definizione aggiornata dei rispettivi spazi di azione;</p>
<p>&#8211;	la determinazione (non più solo teorica) della categoria di quei beni comuni che la stessa comunità  sente come propri e adeguati al contesto specifico;</p>
<p>&#8211;	la creazione di circuiti virtuosi tra i diversi ambiti, nel segno della collaborazione e della integrazione (e non più dell&#8217;antagonismo, come in un passato che sembra davvero obsoleto).</p>
<p>Naturalmente, è bene annotare, che ciò a cui si deve mirare non è la adesione alle idee e alle soluzioni che la maggioranza o i più forti propongono, bensìla adesione ai valori che tengono assieme la comunità  stessa.</p>
<p>Ciò che conta, anche perché il modello sussidiario prenda forma, è infatti la convergenza e l&#8217;integrazione dei diversi interessi attorno a una visione, e non l&#8217;omologazione degli stessi attorno a soluzioni specifiche o ad un&#8217;idea forte, essendo la diversità  e la ricchezza di prospettive ciò che dà  davvero un senso alla partecipazione &#8220;al fare&#8221; che un piano strategico richiede.</p>
<p>In altre parole si deve mirare innanzitutto e soprattutto alla creazione di un nuovo civismo, di un senso della collettività  oggi oramai estintosi in molte nostre comunità .</p>
<p>Poi verranno le soluzioni concrete, la consultazione, la discussione e la mediazione sui progetti, secondo uno schema capace di rendere la partecipazione effettiva e garantita nel suo opporsi (logicamente) a quella &#8220;forza&#8221; che, tagliando ogni confronto, mira a una soluzione autoritaria e unilaterale .</p>
<p>Il tutto, nell&#8217;intento di offrire una risposta forte alla (possibile, diffusa e drammatica) &#8220;diserzione&#8221; dal processo di costruzione del futuro attraverso una condivisione di ciò che è e deve essere inteso come l'&#8221;interesse generale&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2012/03/la-pianificazione-strategica-come-strumento-per-la-sussidiarieta/">La pianificazione strategica come strumento per la sussidiarietà </a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMBRIA Legge 16 del 4 Dicembre 2006</title>
		<link>https://www.labsus.org/2008/11/umbria-legge-16-del-4-dicembre-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2008/11/10/umbria-legge-16-del-4-dicembre-2006/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel pieno rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione la Regione Umbria ha emanato un provvedimento, datato 4 dicembre 26, che Disciplina i rapporti tra l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l&#8217;azione della Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali) riguardo lo svolgimento di attivit&#224; di &#34;interesse generale&#34;. Un&#8217;azione in difesa del principio della sussidiariet&#224; orizzonatle e per migliorare il livello dei servizi, ridurre le disuguaglianze e favorire la collaborazione tra istituzioni e cittadini. ARTICOLO 1 Oggetto 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l&#8217;azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attivit&#224; d&#8217;interesse generale, secondo i principi di sussidiariet&#224; orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L&#8217;attuazione del principio di sussidiariet&#224; e semplificazione &#232; prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificit&#224;, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunit&#224;. 2. Sono considerate attivit&#224; d&#8217;interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell&#8217;impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilit&#224; alla generalit&#224; dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l&#8217;autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale. 3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalit&#224; per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilit&#224; sociale, la compartecipazione. 4. Le attivit&#224; di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico- imprenditoriale. ARTICOLO 2 Soggetti della sussidiariet&#224; orizzontale 1. Le attivit&#224; di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore. 2. I soggetti singoli od organizzati di cui all&#8217;articolo 1 hanno l&#8217;obbligo di rendere pubbliche le attivit&#224; autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalit&#224; di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all&#8217;articolo 3. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all&#8217;interno del B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regione Umbria). ARTICOLO 3 Interventi regionali 1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attivit&#224; d&#8217;interesse generale da parte dei soggetti di cui all&#8217;articolo 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale: a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni; b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiariet&#224; orizzontale. 2. La Regione favorisce l&#8217;applicazione dei principi di cui all&#8217;articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati e Autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario. 3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l&#8217;attuazione della presente legge. ARTICOLO 4 Criteri e modalit&#224; 1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attivit&#224; di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore. 2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di pi&#249; soggetti, singoli e/o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con pi&#249; efficacia gli interventi medesimi. 3. I progetti devono indicare: a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare; b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit&#224;; c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l&#8217;esercizio delle attivit&#224;; d) i livelli di qualit&#224; dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi; e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicit&#224;, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull&#8217;attivit&#224; amministrativa. 4. I progetti, previa intesa con l&#8217;ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all&#8217;articolo 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza e consistenza dell&#8217;attivit&#224; d&#8217;interesse generale; b) idoneit&#224; del soggetto allo svolgimento dell&#8217;attivit&#224; proposta; c) qualit&#224; del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicit&#224; ed efficienza degli stessi; d) caratteristiche e tipologia dei destinatari; e) benefici riflessi sull&#8217;attivit&#224; amministrativa; f) sostenibilit&#224; ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento. ARTICOLO 5 Sistemi di monitoraggio 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all&#8217;articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all&#8217;articolo l, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti. 2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati. 3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/11/umbria-legge-16-del-4-dicembre-2006/">UMBRIA Legge 16 del 4 Dicembre 2006</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Nel pieno rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione la Regione Umbria ha emanato un provvedimento, datato 4 dicembre 26, che Disciplina i rapporti tra l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l&#8217;azione della Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali) riguardo lo svolgimento di attivit&agrave; di &quot;interesse generale&quot;.</p>
<div align="left"> </div>
<div align="left"> </div>
<div align="left"> </div>
<div align="left"> </div>
<p align="left">Un&#8217;azione in difesa del principio della sussidiariet&agrave; orizzonatle e per migliorare il livello dei servizi, ridurre le disuguaglianze e favorire la collaborazione tra istituzioni e cittadini.</p>
<p align="left"><strong>ARTICOLO 1</strong> </p>
<p align="left">Oggetto<strong> <br />
</strong>1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l&rsquo;autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l&rsquo;azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attivit&agrave; d&rsquo;interesse generale, secondo i principi di sussidiariet&agrave; orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L&rsquo;attuazione del principio di sussidiariet&agrave; e semplificazione &egrave; prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificit&agrave;, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunit&agrave;. </p>
<p>2. Sono considerate attivit&agrave; d&rsquo;interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell&rsquo;impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilit&agrave; alla generalit&agrave; dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l&rsquo;autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale. </p>
<p>3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalit&agrave; per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilit&agrave; sociale, la compartecipazione. 4. Le attivit&agrave; di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico- imprenditoriale. </p>
<div align="left"> </div>
<p align="left"><strong>ARTICOLO 2</strong> </p>
<p align="left">Soggetti della sussidiariet&agrave; orizzontale<strong> <br />
</strong>1. Le attivit&agrave; di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore. </p>
<p>2. I soggetti singoli od organizzati di cui all&rsquo;articolo 1 hanno l&rsquo;obbligo di rendere pubbliche le attivit&agrave; autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalit&agrave; di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all&rsquo;articolo 3. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all&rsquo;interno del B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regione Umbria). </p>
<div align="left"> </div>
<div align="left"><strong>ARTICOLO 3</strong> </div>
<div align="left">Interventi regionali <br />
1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attivit&agrave; d&rsquo;interesse generale da parte dei soggetti di cui all&rsquo;articolo 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale: <br />
a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni; <br />
b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiariet&agrave; orizzontale. </p>
<p>2. La Regione favorisce l&rsquo;applicazione dei principi di cui all&rsquo;articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati e Autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario. </p>
<p>3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l&rsquo;attuazione della presente legge. </p>
<p><strong>ARTICOLO</strong> <strong>4</strong> </div>
<div align="left">Criteri e modalit&agrave; <br />
1. I soggetti di cui all&rsquo;articolo 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attivit&agrave; di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore. </p>
<p>2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di pi&ugrave; soggetti, singoli e/o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con pi&ugrave; efficacia gli interventi medesimi. </p>
<p>3. I progetti devono indicare: <br />
a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare; <br />
b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave;; <br />
c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l&rsquo;esercizio delle attivit&agrave;; <br />
d) i livelli di qualit&agrave; dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi; <br />
e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicit&agrave;, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull&rsquo;attivit&agrave; amministrativa. </p>
<p>4. I progetti, previa intesa con l&rsquo;ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all&rsquo;articolo 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri: <br />
a) rilevanza e consistenza dell&rsquo;attivit&agrave; d&rsquo;interesse generale; <br />
b) idoneit&agrave; del soggetto allo svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; proposta; <br />
c) qualit&agrave; del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicit&agrave; ed efficienza degli stessi; <br />
d) caratteristiche e tipologia dei destinatari; <br />
e) benefici riflessi sull&rsquo;attivit&agrave; amministrativa; <br />
f) sostenibilit&agrave; ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento. </p>
<p><strong>ARTICOLO 5</strong> </div>
<div align="left">Sistemi di monitoraggio <br />
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all&rsquo;articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all&rsquo;articolo l, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti. </p>
<p>2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati. </p>
<p>3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge. 
</div>
<p align="justify"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/11/umbria-legge-16-del-4-dicembre-2006/">UMBRIA Legge 16 del 4 Dicembre 2006</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sussidiarietà  e controllo amministrativo</title>
		<link>https://www.labsus.org/2008/10/sussidiarieta-e-controllo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto di Labsus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2008/10/10/sussidiarieta-e-controllo-amministrativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la mera riproposizione della norma costituzionale da parte dell&#8217;articolo 7 della legge 131 del 5 giugno 23 (la cosiddetta legge La Loggia), il principio di sussidiariet&#224; trova per la prima volta esplicita menzione e applicazione per ben due volte nella legge 133 del 6 agosto 28, di conversione del decreto legge 112 del 25 giugno 28 &#8220;disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit&#224;, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#34;. Nel precedente editoriale si era commentata la norma di cui all&#8217;art.23 bis, di riassetto del sistema dei servizi pubblici. In questo numero, diversamente, poniamo la nostra attenzione all&#8217;art. 3, il quale prevede che &#8220;per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualit&#224; rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformit&#224; a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivit&#224; amministrative di verifica, anche ai fini dell&#8217;eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit&#224;. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l&#8217;attualit&#224; e la completezza della certificazione&#8221;. Funzioni di controllo &#34;esternalizzate&#34; Introdotta con l&#8217;evidente finalit&#224; di perseguire un alleggerimento nella attivit&#224; delle amministrazioni pubbliche, tale previsione viene fatta direttamente risalire al &#8220;principio generale di sussidiariet&#224; orizzontale&#8221; dal secondo comma dell&#8217;articolo che qui si commenta, giustificandosi ulteriormente l&#8217;intervento del legislatore statale ai sensi della lettera m) comma 2 dell&#8217;articolo 117 della Costituzione, e cio&#232; in forza di una funzione di garanzia su tutto il territorio nazionale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In effetti, a ben vedere, nel nostro ordinamento erano gi&#224; presenti altri casi di possibile &#8220;esternalizzazione&#8221; delle funzioni di controllo: si pensi alla certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione (introdotta dal decreto legislativo 192 del 19 agosto 25 in attuazione della direttiva 22/91/CE relativa al rendimento energetico nell&#8217;edilizia e affidata a esperti accreditati), o al controllo (nello stesso decreto richiamato) sull&#8217;efficienza energetica dei singoli impianti. O ancora, alla revisione periodica degli autoveicoli, che pu&#242; essere effettuata alternativamente presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oppure presso officine private autorizzate dallo stesso Dipartimento. Nondimeno la disposizione lascia qualche perplessit&#224;, sia sotto il profilo di stretta interpretazione giuridica che sotto quello pi&#249; ampio della sua futura applicazione pratica. L&#8217;interpretazione giuridica Vediamo il primo aspetto. Nei casi individuati dalla norma l&#8217;attivit&#224; di controllo mira a verificare la permanenza, in capo a determinati soggetti o presso certi impianti, di requisiti (ambientali o di qualit&#224;) rilevanti (se non indispensabili) per avallare (o in certi casi, confermare la autorizzazione a) il prosieguo della loro produzione. Ma (come si sostiene in dottrina &#8211; si veda tra gli altri G. D&#8217;Auria, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di S. Cassese, Giuffr&#232;, 23, pagg. 1352-1353) il controllo da parte delle amministrazioni sui privati, in casi come questi, non &#232; &#8220;procedimento accessorio&#8221; e distinto da quello di autorizzazione: il controllo in queste ipotesi &#232; allo stesso tempo parte integrante e fine ultimo della attivit&#224; amministrativa di verifica. E quindi in esso si sostanzia l&#8217;espressione di un vero e proprio potere autoritativo, che da molte parti si ritiene non possa costituire l&#8217;oggetto di un intervento sussidiario da parte dei privati. Se a questa obiezione pu&#242; replicarsi che &#232; la legge a consentire questa &#8220;sostituzione&#8221;, e che quindi i principi di garanzia e di legittimit&#224; nell&#8217;esercizio delle potest&#224; amministrative sono fatti salvi, si deve allora osservare come la possibilit&#224; aperta dalla norma venga a costituire in tutto un esempio di &#8220;munus&#8221;, e non rientri nel modello di sussidiariet&#224; orizzontale descritto dalla norma costituzionale, che mira a favorire una &#8220;autonoma iniziativa&#8221; dei privati per attivit&#224; &#8220;di interesse generale&#8221;. E ancora, volendo pur ammettere che sia l&#8217;articolo 118, quarto comma della Costituzione a ispirare la norma in commento, ben strana appare la relazione che si viene a creare, in cui un soggetto privato, tenuto a sottoporsi a determinati controlli, si avvale di un controllore (pur accreditato) reperendolo sul mercato; ed &#232; quest&#8217;ultimo, in ragione di un compenso, a svolgere di fatto l&#8217;azione sussidiante nei confronti di una amministrazione le cui finalit&#224; di interesse pubblico (e non generale) restano comunque sullo sfondo, e quindi di fatto irrilevanti. L&#8217;applicazione pratica Ovvie a questo punto le considerazioni di ordine empirico. Non pu&#242; infatti non lasciare perplessi la mancanza di garanzie (anche nel futuro regolamento applicativo &#8211; che si dovr&#224; approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) rispetto alla capacit&#224; e alla professionalit&#224; dei soggetti &#8220;controllori&#8221;, eccezion fatta per il loro accreditamento ai sensi delle norme comunitarie e internazionali (il quale per&#242; non si prevede venga verificato, aggiornato o monitorato da nessun soggetto pubblico). Vista la delicatezza degli ambiti in cui la norma pare applicabile, i timori per una applicazione &#8220;di comodo&#8221; di questa ipotesi sono del tutto condivisibili.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/10/sussidiarieta-e-controllo-amministrativo/">Sussidiarietà  e controllo amministrativo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="line-height: 15%;"><strong><font size="4"><span style="font-size: 1pt; line-height: 15%;"></span></font></strong></div>
<div style="line-height: 15%;"><strong><font size="4"></font></strong></div>
<p>Dopo la mera riproposizione della norma costituzionale da parte dell&rsquo;articolo 7 della legge 131 del 5 giugno 23 (la cosiddetta legge La Loggia), il principio di sussidiariet&agrave; trova per la prima volta esplicita menzione e applicazione per ben due volte nella legge 133 del 6 agosto 28, di conversione del decreto legge 112 del 25 giugno 28 &ldquo;disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit&agrave;, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&quot;.</p>
<p>Nel <a href="http://www.labsus.org/?index=php&#038;option=com_content&amp;task=view&amp;id=1142&amp;Itemid=4">precedente editoriale</a> si era commentata la norma di cui all&rsquo;<a href="http://www.labsus.org/?index=php&#038;option=com_content&amp;task=view&amp;id=1135&amp;Itemid=31">art.23 bis</a>, di riassetto del sistema dei servizi pubblici. In questo numero, diversamente, poniamo la nostra attenzione all&rsquo;<a href="http://www.labsus.org/?index=php&#038;option=com_content&amp;task=view&amp;id=1136&amp;Itemid=31">art. 3</a>, il quale prevede che &ldquo;per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualit&agrave; rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformit&agrave; a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivit&agrave; amministrative di verifica, anche ai fini dell&#8217;eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit&agrave;. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l&#8217;attualit&agrave; e la completezza della certificazione&rdquo;.</p>
<p><span class="TITOLETTO_UNO">Funzioni di controllo &quot;esternalizzate&quot;</span></p>
<p>Introdotta con l&rsquo;evidente finalit&agrave; di perseguire un alleggerimento nella attivit&agrave; delle amministrazioni pubbliche, tale previsione viene fatta direttamente risalire al &ldquo;principio generale di sussidiariet&agrave; orizzontale&rdquo; dal secondo comma dell&rsquo;articolo che qui si commenta, giustificandosi ulteriormente l&rsquo;intervento del legislatore statale ai sensi della lettera m) comma 2 dell&rsquo;articolo 117 della Costituzione, e cio&egrave; in forza di una funzione di garanzia su tutto il territorio nazionale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.</p>
<p>In effetti, a ben vedere, nel nostro ordinamento erano gi&agrave; presenti altri casi di possibile &ldquo;esternalizzazione&rdquo; delle funzioni di controllo: si pensi alla certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione (introdotta dal decreto legislativo 192 del 19 agosto 25 in attuazione della direttiva 22/91/CE relativa al rendimento energetico nell&#8217;edilizia e affidata a esperti accreditati), o al controllo (nello stesso decreto richiamato) sull&rsquo;efficienza energetica dei singoli impianti. O ancora, alla revisione periodica degli autoveicoli, che pu&ograve; essere effettuata alternativamente presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oppure presso officine private autorizzate dallo stesso Dipartimento.</p>
<p>Nondimeno la disposizione lascia qualche perplessit&agrave;, sia sotto il profilo di stretta interpretazione giuridica che sotto quello pi&ugrave; ampio della sua futura applicazione pratica.</p>
<p><span class="TITOLETTO_UNO">L&#8217;interpretazione giuridica</span></p>
<p>Vediamo il primo aspetto. Nei casi individuati dalla norma l&rsquo;attivit&agrave; di controllo mira a verificare la permanenza, in capo a determinati soggetti o presso certi impianti, di requisiti (ambientali o di qualit&agrave;) rilevanti (se non indispensabili) per avallare (o in certi casi, confermare la autorizzazione a) il prosieguo della loro produzione.<br />
Ma (come si sostiene in dottrina &ndash; si veda tra gli altri G. D&rsquo;Auria, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di S. Cassese, Giuffr&egrave;, 23, pagg. 1352-1353) il controllo da parte delle amministrazioni sui privati, in casi come questi, non &egrave; &ldquo;procedimento accessorio&rdquo; e distinto da quello di autorizzazione: il controllo in queste ipotesi &egrave; allo stesso tempo parte integrante e fine ultimo della attivit&agrave; amministrativa di verifica. E quindi in esso si sostanzia l&rsquo;espressione di un vero e proprio potere autoritativo, che da molte parti si ritiene non possa costituire l&rsquo;oggetto di un intervento sussidiario da parte dei privati.</p>
<p>Se a questa obiezione pu&ograve; replicarsi che &egrave; la legge a consentire questa &ldquo;sostituzione&rdquo;, e che quindi i principi di garanzia e di legittimit&agrave; nell&rsquo;esercizio delle potest&agrave; amministrative sono fatti salvi, si deve allora osservare come la possibilit&agrave; aperta dalla norma venga a costituire in tutto un esempio di &ldquo;munus&rdquo;, e non rientri nel modello di sussidiariet&agrave; orizzontale descritto dalla norma costituzionale, che mira a favorire una &ldquo;autonoma iniziativa&rdquo; dei privati per attivit&agrave; &ldquo;di interesse generale&rdquo;.</p>
<p>E ancora, volendo pur ammettere che sia l&rsquo;articolo 118, quarto comma della Costituzione a ispirare la norma in commento, ben strana appare la relazione che si viene a creare, in cui un soggetto privato, tenuto a sottoporsi a determinati controlli, si avvale di un controllore (pur accreditato) reperendolo sul mercato; ed &egrave; quest&rsquo;ultimo, in ragione di un compenso, a svolgere di fatto l&rsquo;azione sussidiante nei confronti di una amministrazione le cui finalit&agrave; di interesse pubblico (e non generale) restano comunque sullo sfondo, e quindi di fatto irrilevanti.</p>
<p><span class="TITOLETTO_UNO">L&#8217;applicazione pratica</span></p>
<p>Ovvie a questo punto le considerazioni di ordine empirico.<br />
Non pu&ograve; infatti non lasciare perplessi la mancanza di garanzie (anche nel futuro regolamento applicativo &#8211; che si dovr&agrave; approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) rispetto alla capacit&agrave; e alla professionalit&agrave; dei soggetti &ldquo;controllori&rdquo;, eccezion fatta per il loro accreditamento ai sensi delle norme comunitarie e internazionali (il quale per&ograve; non si prevede venga verificato, aggiornato o monitorato da nessun soggetto pubblico).</p>
<p>Vista la delicatezza degli ambiti in cui la norma pare applicabile, i timori per una applicazione &ldquo;di comodo&rdquo; di questa ipotesi sono del tutto condivisibili.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/10/sussidiarieta-e-controllo-amministrativo/">Sussidiarietà  e controllo amministrativo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIGURIA &#8211; Legge 7 del 20 Febbraio 2007</title>
		<link>https://www.labsus.org/2008/07/liguria-legge-7-del-20-febbraio-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2008/07/21/liguria-legge-7-del-20-febbraio-2007/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ARTICOLO 1 Principi e finalit&#224; 1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformit&#224; ai principi stabiliti dall&#8217;articolo 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalit&#224; di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l&#8217;affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana. 2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all&#8217;attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e: a) dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell&#8217;uomo del 1 dicembre 1948; b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954 n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951); c) dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 199; d) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 2 novembre 1989); e) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d&#8217;Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 23 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B); f) dalla Dichiarazione e dal Programma d&#8217;azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (azioni volte a promuovere l&#8217;attribuzione di poteri e responsabilit&#224; alle donne, a riconoscere e garantire libert&#224; di scelte e qualit&#224; sociale a donne e uomini); g) dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea del 7 dicembre 2; h) dalla Convenzione europea sull&#8217;esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 2 marzo 23 n. 77 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull&#8217;esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996); i) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 15 gennaio 24; j) dalla Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti. 3. La presente legge garantisce le pari opportunit&#224; di accesso ai servizi, nonch&#233; il riconoscimento e la valorizzazione della parit&#224; di genere, al fine di rendere effettivo l&#8217;esercizio dei diritti. 4. La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati: a) eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione; b) valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell&#8217;uomo, dall&#8217;ordinamento europeo ed italiano; c) garantire l&#8217;accoglienza e l&#8217;effettiva integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di tutela rivolti a donne e minori; d) garantire pari opportunit&#224; di accesso ai servizi, in particolare alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, all&#8217;istruzione ed alla formazione professionale, al lavoro e all&#8217;abitazione; e) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all&#8217;estero; f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilit&#224; socio economica; g) assicurare pari valore e pari condizioni al genere femminile; h) garantire la tutela dei minori stranieri, con particolare attenzione per quelli non accompagnati; i) favorire la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identit&#224; culturali, religiose e linguistiche; j) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, con particolare attenzione all&#8217;equilibrio di genere ed alle aree di provenienza; k) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente da Stati non appartenenti all&#8217;Unione europea, anche ai fini dell&#8217;inserimento nel mercato del lavoro; l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento; m) favorire l&#8217;associazionismo diffuso tra le comunit&#224; migranti. ARTICOLO 2 Destinatari 1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati. 2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1. 3. In conformit&#224; all&#8217;articolo 1, comma 2, del d.lgs. 286/1998, gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell&#8217;Unione europea presenti sul territorio regionale, laddove non siano gi&#224; destinatari di benefici pi&#249; favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale. ARTICOLO 3 Funzioni della Regione 1. La Regione Liguria persegue la finalit&#224; di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l&#8217;esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle Province e ai Comuni ai sensi dell&#8217;articolo 4. 2. Per la finalit&#224; di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l&#8217;effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l&#8217;estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale. ARTICOLO 4 Funzioni delle Province e dei Comuni 1. Le Province e i Comuni promuovono ed attuano, nell&#8217;ambito delle proprie competenze ed in conformit&#224; al principio di sussidiariet&#224; di cui all&#8217;articolo 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell&#8217;identit&#224; culturale, all&#8217;integrazione sociale e culturale, alle pari opportunit&#224; di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale. 2. Le Province e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/07/liguria-legge-7-del-20-febbraio-2007/">LIGURIA &#8211; Legge 7 del 20 Febbraio 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="TITOLETTO_DUE">ARTICOLO 1<br />
Principi e finalit&agrave;</span></p>
<p>1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformit&agrave; ai principi stabiliti dall&rsquo;articolo 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&rsquo;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalit&agrave; di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l&rsquo;affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana.</p>
<p>2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare<br />
all&rsquo;attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:<br />
a) dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell&rsquo;uomo del 1 dicembre 1948;<br />
b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954 n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);<br />
c) dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 199;<br />
d) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 2 novembre 1989);<br />
e) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d&rsquo;Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 23 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai<br />
capitoli A e B);<br />
f) dalla Dichiarazione e dal Programma d&rsquo;azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (azioni volte a promuovere l&rsquo;attribuzione di poteri e responsabilit&agrave; alle donne, a riconoscere e garantire libert&agrave; di scelte e qualit&agrave; sociale a donne e<br />
uomini);<br />
g) dalla Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;Unione europea del 7 dicembre 2;<br />
h) dalla Convenzione europea sull&rsquo;esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 2 marzo 23 n. 77 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull&rsquo;esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);<br />
i) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 15 gennaio<br />
24;<br />
j) dalla Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.</p>
<p>3. La presente legge garantisce le pari opportunit&agrave; di accesso ai servizi, nonch&eacute; il riconoscimento e la valorizzazione della parit&agrave; di genere, al fine di rendere effettivo l&rsquo;esercizio dei diritti.</p>
<p>4. La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati:<br />
a) eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione;<br />
b) valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell&rsquo;uomo, dall&rsquo;ordinamento europeo ed italiano;<br />
c) garantire l&rsquo;accoglienza e l&rsquo;effettiva integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di tutela rivolti a donne e minori;<br />
d) garantire pari opportunit&agrave; di accesso ai servizi, in particolare alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, all&rsquo;istruzione ed alla formazione professionale, al lavoro e all&rsquo;abitazione;<br />
e) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all&rsquo;estero;<br />
f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilit&agrave; socio economica;<br />
g) assicurare pari valore e pari condizioni al genere femminile;<br />
h) garantire la tutela dei minori stranieri, con particolare attenzione per quelli non accompagnati;<br />
i) favorire la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identit&agrave; culturali, religiose e linguistiche;<br />
j) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, con particolare attenzione all&rsquo;equilibrio di genere ed alle aree di provenienza;<br />
k) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente da Stati non appartenenti all&rsquo;Unione europea, anche ai fini dell&rsquo;inserimento nel mercato del lavoro;<br />
l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento;<br />
m) favorire l&rsquo;associazionismo diffuso tra le comunit&agrave; migranti.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 2<br />
Destinatari</span></p>
<p>1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all&rsquo;Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati.</p>
<p>2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.</p>
<p>3. In conformit&agrave; all&rsquo;articolo 1, comma 2, del d.lgs. 286/1998, gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell&rsquo;Unione europea presenti sul territorio regionale, laddove non siano gi&agrave; destinatari di benefici pi&ugrave; favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE">ARTICOLO 3<br />
Funzioni della Regione</span></p>
<p>1. La Regione Liguria persegue la finalit&agrave; di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l&rsquo;esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle Province e ai Comuni ai sensi dell&rsquo;articolo 4.</p>
<p>2. Per la finalit&agrave; di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l&rsquo;effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l&rsquo;estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 4<br />
Funzioni delle Province e dei Comuni</span></p>
<p>1. Le Province e i Comuni promuovono ed attuano, nell&rsquo;ambito delle proprie competenze ed in conformit&agrave; al principio di sussidiariet&agrave; di cui all&rsquo;articolo 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell&rsquo;identit&agrave; culturale, all&rsquo;integrazione sociale e culturale, alle pari opportunit&agrave; di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.</p>
<p>2. Le Province e i Comuni favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria.</p>
<p>3. I Comuni svolgono in particolare, attraverso gli ambiti sociali e i distretti socio-sanitari, le seguenti funzioni:<br />
a) predispongono ed attuano piani di ambito sociale;<br />
b) programmano e realizzano progetti di integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, volti anche a favorire la ricerca di una soluzione abitativa per quelli regolarmente residenti in Liguria.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 5<br />
Piano regionale triennale per l&rsquo;integrazione dei cittadini stranieri immigrati</span></p>
<p>1. Il Piano regionale triennale per l&rsquo;integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire l&rsquo;integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine. Esso orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali. Il Piano regionale tiene conto delle indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all&rsquo;articolo 25 della legge regionale 24 maggio 26 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).</p>
<p>2. Il Piano regionale ha validit&agrave; triennale e conserva comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all&rsquo;approvazione del successivo Piano.</p>
<p>3. Il progetto di Piano regionale &egrave; predisposto sulla base della proposta formulata dalla Consulta di cui all&rsquo;articolo 7 e dei risultati forniti dalla Sezione dell&rsquo;Osservatorio cui all&rsquo;articolo 6. Su di esso viene acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell&rsquo;articolo 5 della legge regionale 26 maggio 26 n. 13 (disciplina del<br />
Consiglio delle Autonomie Locali).</p>
<p>4. All&rsquo;attuazione del Piano regionale partecipano gli Enti locali, il sistema regionale di istruzione e formazione, gli enti del servizio sanitario regionale, la rete regionale delle strutture socio-assistenziali e dei servizi alla persona, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio regionale e regolarmente iscritte nei Registri nazionali o regionali di riferimento, i soggetti privati che svolgono attivit&agrave; nel settore sociale iscritti nel Registro regionale di cui all&rsquo;articolo 52 della l.r. 12/26 e gli organismi iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivit&agrave; a favore degli immigrati di cui all&rsquo;articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998.</p>
<p>5. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore per le finalit&agrave; di cui alla presente legge: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilit&agrave; sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ed operanti nel campo di applicazione della presente legge.</p>
<p>6. Entro il 3 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 6<br />
Sezione Immigrazione all&rsquo;interno dell&rsquo;Osservatorio delle Politiche Sociali</span></p>
<p>1. Nell&rsquo;ambito dell&rsquo;Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all&rsquo;articolo 3 della l.r. 12/26 &egrave; istituita la Sezione Immigrazione, con il compito di monitorare ed analizzare l&rsquo;attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale.</p>
<p>2. La composizione e il funzionamento della Sezione Immigrazione sono disciplinati nell&rsquo;ambito del regolamento di cui all&rsquo;articolo 3, comma 4, della l.r. 12/26.</p>
<p>3. La Sezione Immigrazione, avvalendosi anche della rete informatizzata regionale che mette in collegamento le istituzioni aventi competenza in materia di immigrazione e di lavoro, raccoglie ed elabora dati ed informazioni di tipo statistico relativi alla presenza sul territorio regionale di cittadini stranieri immigrati, ai flussi migratori in entrata e uscita, alle situazioni di discriminazione, anche riferite alla prospettiva di genere, nonch&eacute; ogni informazione utile ai fini dell&rsquo;analisi dell&rsquo;evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale e della valutazione dell&rsquo;efficacia degli interventi attuati. Gli Enti locali forniscono alla Sezione Immigrazione tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze.</p>
<p>4. I dati raccolti dalla Sezione Immigrazione vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi con strumenti telematici.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 7<br />
Consulta regionale per l&rsquo;integrazione dei cittadini stranieri immigrati</span></p>
<p>1. E&rsquo; istituita la Consulta Regionale per l&rsquo;integrazione dei cittadini stranieri immigrati.</p>
<p>2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:<br />
a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ai sensi dell&rsquo;articolo 5;<br />
b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l&rsquo;immigrazione e formula proposte di intervento;<br />
c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull&rsquo;immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;<br />
d) collabora con la Sezione Immigrazione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;<br />
e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l&rsquo;adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;<br />
f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all&rsquo;esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt&agrave; ed autonomie locali).</p>
<p>3. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l&rsquo;immigrazione di cui all&rsquo;articolo 3, comma 6 del d.lgs. 286/1998.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 8<br />
Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta</span></p>
<p>1. La Consulta regionale per l&rsquo;integrazione dei cittadini stranieri immigrati &egrave; costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha sede presso il Dipartimento competente in materia di immigrazione, rimane i carica per la durata della legislatura ed &egrave; composta da:<br />
a) l&rsquo;Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;<br />
b) un esperto designato dall&rsquo;Assessore regionale competente in materia<br />
di immigrazione;<br />
c) dodici rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, di cui almeno un terzo per ciascun genere scelti direttamente dalle Comunit&agrave; di immigrati, secondo modalit&agrave; stabilite con provvedimento della Giunta regionale;<br />
d) cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell&rsquo;assistenza agli immigrati;<br />
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;<br />
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;<br />
g) un rappresentante designato dall&rsquo;Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;<br />
h) quattro rappresentanti dei Comuni designati dall&rsquo;ANCI Liguria (Associazione Nazionale dei Comuni d&rsquo;Italia);<br />
i) un rappresentante delle Province designato dall&rsquo;URPL (Unione delle Province liguri);<br />
j) un rappresentante delle Comunit&agrave; Montane designato dall&rsquo;UNCEM Liguria (Unione Nazionale Comunit&agrave; Enti Montani); <br />
k) un rappresentante esperto in cooperazione internazionale e nelle tematiche dell&rsquo;accoglienza designato dall&rsquo;Osservatorio regionale sul volontariato di cui all&rsquo;articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);<br />
l) un rappresentante dei medici designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale che operano nella cooperazione internazionale.</p>
<p>2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da b) a l) compresi, &egrave; nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.</p>
<p>3. Il Direttore generale competente in materia di immigrazione partecipa alle sedute della Consulta, anche tramite un suo delegato, senza diritto di voto.</p>
<p>4. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale pu&ograve; procedere alla nomina della Consulta, purch&eacute; siano stati individuati almeno la met&agrave; pi&ugrave; uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta &egrave; integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.</p>
<p>5. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente.</p>
<p>6. Il Presidente della Consulta pu&ograve; invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, dell&rsquo;Agenzia Sanitaria Regionale, delle A.S.L., dell&rsquo;Universit&agrave;, dell&rsquo;Ufficio scolastico regionale, della Direzione regionale del lavoro, di altre amministrazioni locali dello Stato presenti nei Consigli territoriali per l&rsquo;immigrazione di cui all&rsquo;articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il Difensore civico. Pu&ograve; altres&igrave; invitare dirigenti regionali ed esperti in materia di immigrazione.</p>
<p>7. La partecipazione alle riunioni della Consulta &egrave; gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta &egrave; riconosciuto il rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa.).</p>
<p>8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore competente in materia di immigrazione.</p>
<p>9. I componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere da b) a l), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e vengono sostituiti.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 9<br />
Conferenza strategica sull&rsquo;immigrazione</span></p>
<p>1. Al fine di definire le strategie generali delle politiche migratorie regionali ed attuare un coordinamento permanente dei migranti, la Regione convoca almeno ogni tre anni una Conferenza strategica sull&rsquo;immigrazione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall&rsquo;Assessore delegato, quale luogo aperto di confronto e scambio fra tutti i cittadini immigrati ed i cittadini italiani, anche emigrati, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni del Terzo Settore, le rappresentanze del mondo economico e sindacale.</p>
<p>2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano sia la Consulta regionale per l&rsquo;Emigrazione di cui all&rsquo;articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l&rsquo;emigrazione), sia la Consulta regionale per l&rsquo;integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all&rsquo;articolo 7.</p>
<p>3. La Conferenza strategica sull&rsquo;immigrazione affronta in sessioni plenarie e gruppi di lavoro, temi specifici o argomenti di rilevante interesse per la definizione delle linee di programmazione, che possono essere proposti dalla Giunta regionale, dalla Consulta regionale per l&rsquo;integrazione dei cittadini stranieri immigrati, dalla Sezione Immigrazione dell&rsquo;Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all&rsquo;articolo 6, dagli Enti locali, dalle organizzazioni del Terzo Settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE">ARTICOLO 1<br />
Recupero delle persone assoggettate a forme di schiavit&ugrave; o violenza</span></p>
<p>1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone italiane e straniere presenti sul territorio regionale, che siano assoggettate a forme di schiavit&ugrave; o violenza, la Regione, anche su segnalazione del Garante di cui all&rsquo;articolo 27, comma 4, pone in atto misure a favore di tali persone, mediante azioni coordinate con gli Enti locali, con le associazioni di volontariato, del Terzo Settore e della cooperazione internazionale.</p>
<p>2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni per l&rsquo;inserimento lavorativo anche mediante tirocini professionalizzanti o altri interventi formativi previsti dall&rsquo;ordinamento giuridico regionale.</p>
<p>3. La Regione, in accordo con le Autorit&agrave; statali competenti, assicura la propria collaborazione per favorire il reinserimento sociale delle persone che abbiano contribuito alla individuazione degli autori dei reati di riduzione in schiavit&ugrave; o che siano stati realizzati attraverso comportamenti violenti. La Regione assume, altres&igrave;, nei confronti delle Autorit&agrave; statali competenti, azioni mirate ad assicurare condizioni di tutela e sicurezza alle persone di cui al presente comma, ivi compreso, laddove necessario, l&rsquo;avvio degli atti d&rsquo;asilo nel territorio dello Stato ai sensi della normativa<br />
statale vigente.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 11<br />
Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali</span></p>
<p>1. Qualora si verifichino disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravit&agrave; in Paesi non appartenenti all&rsquo;Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale, pu&ograve; disporre, informandone il Consiglio, un Piano straordinario di interventi, nell&rsquo;ambito delle disponibilit&agrave; di bilancio.</p>
<p>2. Il Piano straordinario di cui al comma 1 &egrave; finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati e prevede misure di protezione temporanea in conformit&agrave; al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all&rsquo;articolo 2 del d.lgs. 286/1998.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 12<br />
Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine</span></p>
<p>1. La Regione, anche nell&rsquo;ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene ed attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all&rsquo;articolo 5.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 13<br />
Coordinamento degli interventi di settore</span></p>
<p>1. Gli interventi di cui al presente Capo sono attuati di regola in forma integrata nell&rsquo;ambito del sistema dei servizi sociali.</p>
<p>2. La Regione, le Province e i Comuni promuovono, specie nell&rsquo;ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, il coordinamento e l&rsquo;integrazione degli interventi settoriali di cui al presente Capo, finalizzati all&rsquo;integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e al soddisfacimento di esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.</p>
<p>3. La Regione promuove, specie nell&rsquo;ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, interventi di integrazione sociale in particolare nei Comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri immigrati sensibilmente superiore alla percentuale media regionale, al fine di rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa e di realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato e integrati con le reti dei servizi.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 14<br />
Servizi territoriali</span></p>
<p>1. La Regione, anche ai sensi dell&rsquo;articolo 41 della l.r. 12/26, promuove, all&rsquo;interno della rete dei servizi ed interventi sociali:<br />
a) attivit&agrave; di informazione sui diritti, doveri e opportunit&agrave; dei destinatari della presente legge;<br />
b) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;<br />
c) servizi di mediazione linguistico-culturale;<br />
d) attivit&agrave; di assistenza e tutela legale e di segnalazione di forme di discriminazione;<br />
e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori, anche facilitando l&rsquo;apprendimento della lingua italiana;<br />
f) snellimento delle pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e carta di soggiorno e di nulla-osta al ricongiungimento familiare e della cittadinanza italiana, sulla base di Protocolli operativi con le competenti autorit&agrave; governative.</p>
<p>2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati anche a favore degli immigrati detenuti.<br />
<span class="TITOLETTO_DUE"><br />
ARTICOLO 15<br />
Interventi di integrazione e comunicazione interculturale </span></p>
<p>1. La Regione promuove l&rsquo;integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede contributi agli Enti locali nonch&eacute; alle organizzazioni del Terzo Settore, ai soggetti privati e agli organismi iscritti nei Registri di cui all&rsquo;articolo 5, comma 4, per la realizzazione<br />
dei seguenti interventi:<br />
a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;<br />
b) gestione di centri di aggregazione;<br />
c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all&rsquo;immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunit&agrave; locale e i cittadini stranieri immigrati;<br />
d) scambi interculturali e iniziative di incontro finalizzate in particolare alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture;<br />
e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica;<br />
f) interventi di mediazione socio-culturale, con appositi finanziamenti destinati agli enti pubblici;<br />
g) iniziative per l&rsquo;affermazione delle pari opportunit&agrave;.</p>
<p>2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalit&agrave; per la concessione dei contributi di cui al comma 1.</p>
<p>3. La Regione e le Province sostengono corsi per la formazione e l&rsquo;aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e delle associazioni ed enti operanti nel campo dell&rsquo;immigrazione.</p>
<p>4. A meri fini di pubblicit&agrave;, le Province istituiscono un elenco in cui sono iscritti tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui al comma 3, conseguendo l&rsquo;attestato finale.<br />
<span class="TITOLETTO_DUE"><br />
ARTICOLO 16<br />
Politiche abitative</span></p>
<p>1. In attuazione dell&rsquo;articolo 4 del d.lgs. 286/1998, la Regione promuove politiche abitative a favore degli immigrati come parte integrante delle politiche di accoglienza, attraverso le seguenti forme di intervento:<br />
a) centri di accoglienza, ai sensi dell&rsquo;articolo 4, comma 1, del d.lgs.<br />
286/1998;<br />
b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell&rsquo;articolo 4, comma 4, del d.lgs. 286/1998;<br />
c) accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in propriet&agrave; o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parit&agrave; con i cittadini italiani;<br />
d) attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, nell&rsquo;ambito della rete dei servizi socio assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l&rsquo;accesso all&rsquo;alloggio da parte di cittadini stranieri immigrati;<br />
e) promozione di iniziative dei datori di lavoro nel settore abitativo, in forma singola o organizzati in sistemi locali di imprese, che siano dirette ad ampliare e migliorare l&rsquo;offerta abitativa a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, delle proprie aziende.</p>
<p>2. I centri di accoglienza di cui al comma 1, lettera a) sono destinati anche a consentire l&rsquo;alloggio temporaneo a quanti necessitino di soccorso ed assistenza o siano in condizioni di disagio.</p>
<p>3. I servizi di agenzia sociale di cui al comma 1, lettera d) riguardano l&rsquo;intermediazione per agevolare l&rsquo;accesso alle locazioni abitative, il recupero e l&rsquo;acquisto della prima casa di abitazione da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, ai sensi dell&rsquo;articolo 4, comma 6 del d.lgs. 286/1998.</p>
<p>4. Le agenzie sociali operano in coordinamento e collaborazione con la rete regionale dei servizi socio-assistenziali e con le Aziende Regionali Territoriali per l&rsquo;Edilizia (A.R.T.E.). La Regione pu&ograve; disciplinare con specifico atto le modalit&agrave; organizzative relative all&rsquo;esercizio delle funzioni attribuite alle agenzie sociali.</p>
<p>5. Nell&rsquo;attuazione delle politiche abitative, le A.R.T.E., le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalit&agrave; italiana e straniera.</p>
<p>6. La Regione, in sede di approvazione dei requisiti e dei criteri per l&rsquo;assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell&rsquo;articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 giugno 24 n. 1 (norme per l&rsquo;assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.</p>
<p>7. La Regione determina con proprio atto amministrativo i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1, e stabilisce altres&igrave; i vincoli di destinazione d&rsquo;uso.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 17<br />
Progetti e strutture finalizzati all&rsquo;incontro tra i popoli</span></p>
<p>1. La Regione, al fine di favorire lo scambio di esperienze sociali e culturali tra i popoli, concede contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture presentati dagli Enti locali, singoli o associati, diretti alla creazione di occasioni d&rsquo;incontro tra cittadini di diverse nazionalit&agrave;.</p>
<p>2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalit&agrave; per la concessione dei contributi, determinando, tra l&rsquo;altro, la misura massima del contributo erogabile che, in ogni caso, non potr&agrave; superare il cinquanta per cento della spesa.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 18<br />
Assistenza sanitaria</span></p>
<p>1. La Regione promuove le azioni necessarie per favorire l&rsquo;accesso da parte di tutti i cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale ai servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.</p>
<p>2. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all&rsquo;ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch&eacute; continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nonch&eacute; quelli relativi all&rsquo;erogazione<br />
di cure essenziali. Sono comunque garantiti, ai sensi dell&rsquo;articolo 35, comma 3, del d.lgs. 286/1998:<br />
a) la tutela della gravidanza e della maternit&agrave;, compreso l&rsquo;accesso ai consultori familiari, in condizioni di parit&agrave; di trattamento rispetto alle cittadine italiane;<br />
b) la tutela della salute del minore garantendo una completa assistenza sociosanitaria anche ai minori in attesa di regolarizzazione;<br />
c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;<br />
d) gli interventi di profilassi internazionale;<br />
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.</p>
<p>3. Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell&rsquo;immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, quali complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.</p>
<p>4. La Regione assicura ai minori extracomunitari in affidamento temporaneo per vacanze terapeutiche, l&rsquo;iscrizione al servizio sanitario regionale per la durata del permesso di soggiorno.</p>
<p>5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalit&agrave; per l&rsquo;erogazione delle prestazioni previste dalla normativa vigente, in particolare delle cure essenziali e continuative, in coerenza con la programmazione regionale, fermo restando il divieto di segnalazione di cui all&rsquo;articolo 35, comma 5, del d.lgs. 286/1998.</p>
<p>6. Le prestazioni di cui al comma 5 sono erogate nell&rsquo;ambito delle strutture di medicina del territorio e dei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.</p>
<p>7. La Giunta regionale promuove l&rsquo;attivit&agrave; di tutela sanitaria e socio sanitaria svolta dalle associazioni non lucrative regolarmente iscritte ai registri regionali di cui all&rsquo;articolo 53 della l.r. 12/26 nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge.</p>
<p>8. La Giunta regionale provvede:<br />
a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;<br />
b) alla predisposizione di proposte ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, di interventi di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare, di proposte relative all&rsquo;opportunit&agrave; di organizzare, presso gli enti del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari, servizi di mediazione linguistica e culturale, con particolare attenzione al genere.</p>
<p>9. Ai sensi dell&rsquo;articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n.449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, la Giunta regionale, nell&rsquo;ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione, autorizza, d&rsquo;intesa con il Ministero della sanit&agrave;, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino nel programma assistenziale per alta specializzazione approvato<br />
dalla Giunta stessa a favore di:<br />
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocit&agrave; relativi all&rsquo;assistenza sanitaria;<br />
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l&rsquo;assistenza sanitaria.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 19<br />
Servizi sociali</span></p>
<p>1. La Regione, al fine di favorire l&rsquo;integrazione sociale, promuove l&rsquo;accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati in condizioni di parit&agrave; rispetto ai cittadini italiani, in conformit&agrave; alla l.r.12/26.</p>
<p>2. La Regione, ai fini del comma 1, concede incentivi per la realizzazione, da parte degli Enti locali nonch&eacute; delle organizzazioni del Terzo Settore, dei soggetti privati e degli organismi iscritti nei Registri di cui all&rsquo;articolo 5, comma 4, di progetti di supporto all&rsquo;accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge, in coerenza<br />
con le disposizioni di cui alla l.r. 12/26.</p>
<p>3. La Regione pu&ograve; contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini extracomunitari indigenti, deceduti nel territorio regionale.</p>
<p>4. Le modalit&agrave; e i criteri per gli interventi di cui al comma 1, sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta regionale.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 2<br />
Istruzione ed educazione interculturale</span></p>
<p>1. I minorenni cittadini stranieri presenti sul territorio regionale accedono in condizioni di parit&agrave; rispetto ai minorenni cittadini italiani ai servizi per l&rsquo;infanzia e ai servizi scolastici.</p>
<p>2. In attuazione dei principi di cui all&rsquo;articolo 38 del d.lgs. 286/1998, le comunit&agrave; scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono e favoriscono iniziative volte all&rsquo;accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d&rsquo;origine e alla realizzazione di attivit&agrave; interculturali comuni.</p>
<p>3. L&rsquo;insegnamento e l&rsquo;apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunit&agrave; di accoglienza. A tal fine la Regione e gli enti locali promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.</p>
<p>4. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all&rsquo;educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficolt&agrave; linguistiche e formative e a contrastare l&rsquo;abbandono e la dispersione scolastica. La Regione e gli enti locali attuano specifici interventi in materia di diritto allo studio e per favorire relazioni positive tra le comunit&agrave; scolastiche e le famiglie immigrate. Tali interventi sono diretti alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori immigrati al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.</p>
<p>5. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:<br />
a) la formazione alla cittadinanza e l&rsquo;apprendimento della lingua italiana;<br />
b) l&rsquo;attivit&agrave; di mediazione linguistica e culturale;<br />
c) la formazione e l&rsquo;educazione interculturale dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;<br />
d) la formazione di docenti per l&rsquo;insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;<br />
e) l&rsquo;introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;<br />
f) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;<br />
g) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;<br />
h) la creazione e l&rsquo;ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.</p>
<p>6. Gli incentivi di cui al comma 5 sono estesi ai servizi per la prima infanzia.</p>
<p>7. La Regione promuove iniziative ed interventi rivolti ai cittadini stranieri adulti, per favorire l&rsquo;alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.</p>
<p>8. In materia di istruzione universitaria, i cittadini stranieri hanno diritto alla parit&agrave; di trattamento rispetto agli studenti universitari cittadini italiani.</p>
<p>9. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l&rsquo;Ufficio Scolastico Regionale, l&rsquo;Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.) di cui all&rsquo;articolo 39 della legge regionale 8 giugno 26 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all&rsquo;istruzione e alla formazione) e l&rsquo;Universit&agrave;.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 21<br />
Formazione e riqualificazione professionale</span></p>
<p>1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parit&agrave; rispetto ai cittadini italiani.</p>
<p>2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all&rsquo;acquisizione delle necessarie competenze e professionalit&agrave;, ed opera altres&igrave; per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all&rsquo;estero.</p>
<p>3. La Regione promuove corsi di formazione per l&rsquo;organizzazione delle attivit&agrave; a favore dei cittadini stranieri immigrati svolte dalle organizzazioni del Terzo Settore, dai soggetti privati e dagli organismi iscritti nei Registri di cui all&rsquo;articolo 5, comma 4, operanti nel campo di applicazione della presente legge.</p>
<p>4. La Regione favorisce e promuove le attivit&agrave; formative che tengono conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attivit&agrave; lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire. Essa favorisce altres&igrave; la formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzata in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>
<p>5. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l&rsquo;acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell&rsquo;inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonch&eacute; i soggetti di cui al comma 3.</p>
<p>6. Al fine di agevolare l&rsquo;inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, la Regione pu&ograve; individuare specifiche iniziative dirette a rafforzare le loro conoscenze e competenze, che possono essere realizzate anche nei Paesi di origine, tenendo conto della prospettiva di genere.</p>
<p>7. Nell&rsquo;ambito della normativa statale in materia, la Regione stabilisce criteri e modalit&agrave; di validazione di progetti relativi all&rsquo;ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro. La Regione promuove e sostiene altres&igrave; progetti che prevedono corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata ad inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a progetti rivolti alle lavoratrici immigrate.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 22<br />
Orientamento, inserimento lavorativo e sostegno ad attivit&agrave; autonome ed imprenditoriali</span></p>
<p>1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a pari opportunit&agrave; rispetto ai cittadini italiani nell&rsquo;orientamento, nell&rsquo;inserimento lavorativo e nel sostegno di attivit&agrave; autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.</p>
<p>2. La Regione e le Province, nell&rsquo;ambito delle proprie competenze, favoriscono l&rsquo;inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.</p>
<p>3. Ai fini dell&rsquo;attuazione dell&rsquo;articolo 27, comma 1, lettera i), del d.lgs. 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali.</p>
<p>4. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali, con gli Enti di patronato e con gli Enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza ai lavoratori immigrati, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all&rsquo;informazione, tutela e sostegno dei lavoratori.</p>
<p>5. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell&rsquo;assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Ai sensi dell&rsquo;articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 3 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit&agrave; di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.</p>
<p>6. Le Province individuano i Centri per l&rsquo;impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 23<br />
Rafforzamento delle pari opportunit&agrave;</span></p>
<p>1. Il Piano regionale definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a prevenire e a contrastare la violenza tra i sessi.</p>
<p>2. Nell&rsquo;ambito della programmazione delle attivit&agrave; di cui agli articoli 21 e 22, la Regione individua adeguati interventi diretti a risolvere alcuni problemi specifici delle donne immigrate lavoratrici, quali:<br />
a) la difficolt&agrave; di essere raggiunte dagli interventi pubblici, da affrontare mediante l&rsquo;individuazione di appropriati percorsi finalizzati all&rsquo;inserimento lavorativo;<br />
b) la difficolt&agrave; del loro continuo mantenimento in formazione, da fronteggiare mediante specifiche misure di sostegno e di accompagnamento che ne facilitino la presenza costante ai corsi o alle altre iniziative programmate;<br />
c) la difficolt&agrave; di inserimento nel contesto sociale regionale, legata, in particolare, alla scarsa conoscenza della lingua italiana, dei servizi e delle opportunit&agrave; disponibili, da superare mediante opportune integrazioni degli interventi delle istituzioni scolastiche e dei servizi sociali.</p>
<p>3. Nei settori di attivit&agrave; costituenti il bacino di riferimento delle donne immigrate, quali la cura delle persone, l&rsquo;assistenza delle persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, il lavoro domestico ed i servizi in genere, la Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, la rete dei servizi per l&rsquo;orientamento e la formazione professionale e i Centri per l&rsquo;impiego, programma i seguenti interventi:<br />
a) azioni di qualificazione professionale delle lavoratrici, specie nella loro opera di assistenza e cura delle persone;<br />
b) azioni dirette a favorire l&rsquo;incrocio tra domanda e offerta di lavoro domestico, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti;<br />
c) azioni di assistenza alle famiglie che ricorrono alle cittadine straniere immigrate, al fine di consentire una corretta gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, anche da un punto di vista economico;<br />
d) azioni dirette a sostenere l&rsquo;emersione del lavoro sommerso e irregolare.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 24<br />
Norma finanziaria</span></p>
<p>1. Agli oneri derivanti dall&rsquo;attuazione della presente legge si provvede<br />
mediante:<br />
a) utilizzo, ai sensi dell&rsquo;articolo 29 della legge regionale 26 marzo 22 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 26., in termini di competenza dello stanziamento iscritto all&rsquo;U.P.B. 18.17 &ldquo;Fondo speciale di parte corrente&rdquo; e di quota pari a euro 7., dello stanziamento iscritto all&rsquo;U.P.B. 18.27 &ldquo;Fondo speciale di conto capitale&rdquo; dello stato di previsione della spesa del bilancio per l&rsquo;anno finanziario 26 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l&rsquo;anno finanziario 27 dell&rsquo;U.P.B. 11.15 &ldquo;Interventi a favore di immigrati&rdquo; con lo stanziamento di euro 26., in termini di competenza e dell&rsquo;U.P.B. 11.25 &ldquo;Investimenti per l&rsquo;integrazione sociale degli immigrati&rdquo; con lo stanziamento di euro 7., in termini di ompetenza;<br />
b) gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale alle Aree:<br />
&#8211; VII &ndash; Edilizia;<br />
&#8211; IX &ndash; Sanit&agrave;;<br />
&#8211; X &ndash; Persona, famiglia, associazioni;<br />
&#8211; XI &ndash; Istruzione, formazione, lavoro;<br />
&#8211; XII &ndash; Cultura, sport, tempo libero;<br />
&#8211; XVIII &ndash; Gestionale &ndash; U.P.B. 18.12 &ldquo;Spesa di funzionamento&rdquo; e U.P.B. 18.14 &ldquo;Spesa per il sistema informativo regionale policentrico&rdquo;.</p>
<p>2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 25<br />
Modifiche alla l.r. 1/24</span></p>
<p>1. Dopo il comma 1 dell&rsquo;articolo 3 della l.r. 1/24, &egrave; inserito il<br />
seguente:<br />
&ldquo;1 bis. La Regione, nel definire i requisiti e i criteri di cui al comma 1, lettera b), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.&rdquo;.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 26<br />
Norme di prima applicazione</span></p>
<p>1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:<br />
a) costituire la Consulta regionale per l&rsquo;integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all&rsquo;articolo 7;<br />
b) insediare la Sezione Immigrazione di cui all&rsquo;articolo 6;<br />
c) predisporre il Piano regionale di cui all&rsquo;articolo 5.</p>
<p>2. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il provvedimento di cui all&rsquo;articolo 8, comma 1, lettera c).</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 27<br />
Norma transitoria</span></p>
<p>1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all&rsquo;articolo 7, il Piano regionale &egrave; approvato prescindendo dalla proposta della Consulta medesima.</p>
<p>2. Fino a quando non sono disponibili i dati della Sezione Immigrazione di cui all&rsquo;articolo 6, si tiene conto, ai fini della predisposizione del Piano regionale, di altre informazioni comunque in possesso dell&rsquo;Amministrazione regionale inerenti il fenomeno dell&rsquo;immigrazione.</p>
<p>3. Fino all&rsquo;emanazione del provvedimento regionale di cui all&rsquo;articolo 8, comma 1, lettera c), i rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati sono designati congiuntamente, in numero di tre per provincia, dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell&rsquo;assistenza agli immigrati.</p>
<p>4. La Regione Liguria, tramite l&rsquo;adozione di una propria legge, provveder&agrave; all&rsquo;istituzione dell&rsquo;Ufficio del Garante regionale delle persone private della libert&agrave; personale, prevedendone un&rsquo;articolazione dedicata alle problematiche delle vittime degli atti di violenza.</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 28<br />
Abrogazione di norme</span></p>
<p>1. La legge regionale 9 febbraio 199 n. 7 (consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie) &egrave; abrogata.</p>
<p>Formula Finale:<br />
La presente legge regionale sar&agrave; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E&rsquo; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione<br />
Liguria.</p>
<p>Data a Genova add&igrave; 2 febbraio 27<br />
IL PRESIDENTE<br />
(Claudio Burlando)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/07/liguria-legge-7-del-20-febbraio-2007/">LIGURIA &#8211; Legge 7 del 20 Febbraio 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMILIA ROMAGNA Legge 12 del 6 luglio 2007</title>
		<link>https://www.labsus.org/2008/06/emilia-romagna-legge-12-del-6-luglio-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2008/06/23/emilia-romagna-legge-12-del-6-luglio-2007/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli obiettivi perseguiti consistono principalmente nella promozione dell&#8217;attivit&#224; di beneficenza e solidariet&#224; svolta da soggetti che assistono persone in stato di indigenza e nella rimozione del bisogno e del disagio di natura alimentare tramite la raccolta e la distribuzione di beni non pi&#249; commerciabili ma commestibili. La finalit&#224; di un&#8217;equa redistribuzione dei generi alimentari viene perseguita con l&#8217;ausilio di enti no profit selezionati in base alla loro operativit&#224; e alla loro diffusione sul territorio. All&#8217;interno della legge vi sono altri due temi che meritano di essere sottolineati e che interessano sfere pi&#249; ampie della cittadinanza: lo sviluppo di una cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie alimentari con la realizzazione di servizi formativi e la tutela dell&#8217;ambiente unita alla riduzione dei rifiuti. L&#8217;impegno della Regione muove dunque in pi&#249; direzioni e si propone di tutelare pi&#249; di un bene comune: l&#8217;alimentazione, la salute, la solidariet&#224; sociale e l&#8217;ambiente. ARTICOLO 1 Finalit&#224; 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l&#8217;attivit&#224; di solidariet&#224; e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza. ARTICOLO 2 Soggetti 1. La Regione, per le finalit&#224; di cui all&#8217;articolo 1, pu&#242; avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operativit&#224; a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale. ARTICOLO 3 Interventi 1. La Regione, per la realizzazione delle finalit&#224; di cui all&#8217;articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalit&#224; di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale. ARTICOLO 4 Obiettivi 1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all&#8217;articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi: a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessit&#224; di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali; b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi; c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell&#8217;ambiente e la riduzione dei rifiuti; d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento. ARTICOLO 5 Norma finanziaria 1. La copertura delle spese della presente legge &#232; assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio. Formula Finale La presente legge regionale sar&#224; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 6 luglio 27 VASCO ERRANI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/06/emilia-romagna-legge-12-del-6-luglio-2007/">EMILIA ROMAGNA Legge 12 del 6 luglio 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Gli obiettivi perseguiti consistono principalmente nella promozione dell&rsquo;attivit&agrave; di beneficenza e solidariet&agrave; svolta da soggetti che assistono persone in stato di indigenza e nella rimozione del bisogno e del disagio di natura alimentare tramite la raccolta e la distribuzione di beni non pi&ugrave; commerciabili ma commestibili. </p>
<p>La finalit&agrave; di un&rsquo;equa redistribuzione dei generi alimentari viene perseguita con l&rsquo;ausilio di enti no profit selezionati in base alla loro operativit&agrave; e alla loro diffusione sul territorio. </p>
<p>All&rsquo;interno della legge vi sono altri due temi che meritano di essere sottolineati e che interessano sfere pi&ugrave; ampie della cittadinanza: lo sviluppo di una cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie alimentari con la realizzazione di servizi formativi e la tutela dell&rsquo;ambiente unita alla riduzione dei rifiuti. </p>
<p>L&rsquo;impegno della Regione muove dunque in pi&ugrave; direzioni e si propone di tutelare pi&ugrave; di un bene comune: l&rsquo;alimentazione, la salute, la solidariet&agrave; sociale e l&rsquo;ambiente.</p>
<p>
<font color="#33cccc"><strong>ARTICOLO 1</strong></font><br />
<strong>Finalit&agrave;</strong></p>
<p><strong>1. </strong>La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l&rsquo;attivit&agrave; di solidariet&agrave; e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.</p>
<p><font color="#33cccc"><strong>ARTICOLO 2</strong></font><br />
<strong>Soggetti</strong></p>
<p><strong>1. </strong>La Regione, per le finalit&agrave; di cui all&rsquo;articolo 1, pu&ograve; avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operativit&agrave; a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.</p>
<p><font color="#33cccc"><strong>ARTICOLO 3</strong></font><br />
<strong>Interventi</strong></p>
<p><strong>1. </strong>La Regione, per la realizzazione delle finalit&agrave; di cui all&rsquo;articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalit&agrave; di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.</p>
<p><font color="#33cccc"><strong>ARTICOLO 4</strong></font><br />
<strong>Obiettivi</strong></p>
<p><strong>1. </strong>Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all&rsquo;articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi: </p>
<p><strong>a) </strong>rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessit&agrave; di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;</p>
<p><strong>b) </strong>promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;</p>
<p><strong>c) </strong>creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell&rsquo;ambiente e la riduzione dei rifiuti;</p>
<p><strong>d) </strong>messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un<br />
sistema di accreditamento.</p>
<p><font color="#33cccc"><strong>ARTICOLO 5</strong></font><br />
<strong>Norma finanziaria</strong></p>
<p><strong>1. </strong>La copertura delle spese della presente legge &egrave; assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.</p>
</div>
<div><strong>Formula Finale</strong> </div>
<div> </div>
<div>La presente legge regionale sar&agrave; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.<br />
E&rsquo; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Bologna, 6 luglio 27</p></div>
<div> </div>
<div>VASCO ERRANI</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/06/emilia-romagna-legge-12-del-6-luglio-2007/">EMILIA ROMAGNA Legge 12 del 6 luglio 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMBRIA &#8211; Legge 28 del 3 Ottobre 2007</title>
		<link>https://www.labsus.org/2008/05/umbria-legge-28-del-3-ottobre-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2008/05/14/umbria-legge-28-del-3-ottobre-2007/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ARTICOLO 1 Finalit&#224; &#160; l. La presente legge in armonia con la legge 8 novembre 2, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con il Piano sanitario regionale, con il Piano sociale regionale e con la programmazione regionale in materia di formazione, detta norme per il sostegno e la qualificazione dell&#8217;attivit&#224; di assistenza familiare domiciliare. &#160; 2. Per attivit&#224; di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l&#8217;assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o diversamente abili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione. &#160; 3. Per il conseguimento delle finalit&#224; di cui al comma l sono promosse e attuate iniziative di: a) formazione; b) promozione dell&#8217;incontro tra domanda e offerta di lavoro; c) informazione, assistenza, supporto e consulenza; d) sostegno economico; e) monitoraggio e verifica degli interventi. &#160; &#160; &#160; &#160; ARTICOLO 2 Formazione &#160; l. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all&#8217;assistenza familiare domiciliare. &#160; 2. Le attivit&#224; di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, igiene alimentare, personale ed ambientale, elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche dell&#8217;handicap, miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica, capacit&#224; di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonch&#233;, per le persone straniere, ad assicurare l&#8217;apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua, della cultura e della tradizione italiana. &#160; 3. In esito al percorso formativo &#232; previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto, ai sensi delle Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione degli interventi di formazione e politiche attive del lavoro approvate con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 25, n. 285 e successive modificazioni, in cui vengono rappresentati gli esiti degli apprendimenti maturati nel percorso formativo, in termini di competenze, riconoscibili come crediti formativi. Saranno riconoscibili, inoltre, come crediti formativi in ingresso gli apprendimenti comunque acquisiti dalla persona compresi i titoli conseguiti all&#8217;estero, attestanti l&#8217;acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, ai fini dell&#8217;iscrizione negli elenchi di cui all&#8217;articolo 4. &#160; 4. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalit&#224; e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonch&#233; i criteri per il rilascio dell&#8217;attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi. &#160; &#160; &#160; &#160; ARTICOLO 3 Selezione del personale nei Paesi esteri &#160; 1. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni finalizzate all&#8217;inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell&#8217;assistenza familiare domiciliare, attraverso percorsi formativi da realizzarsi nel Paese d&#8217;origine del cittadino extracomunitario. &#160; 2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente, &#232; garantito titolo di preferenza nell&#8217;ambito delle quote d&#8217;ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione. &#160; &#160; &#160; &#160; ARTICOLO 4 Promozione dell&#8217;incontro tra domanda e offerta di lavoro &#160; 1. Le Province, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare nonch&#233; per favorire l&#8217;incontro tra domanda e offerta di lavoro, predispongono elenchi di persone disponibili all&#8217;assistenza familiare domiciliare con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell&#8217;attestato di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 2 e di eventuali altri titoli di formazione nell&#8217;area assistenziale. &#160; 2. La Giunta regionale, sentite le Province, stabilisce, con proprio atto, i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 1, gli obblighi degli iscritti, le modalit&#224; di tenuta, di aggiornamento e di pubblicazione degli elenchi. &#160; &#160; &#160; &#160; ARTICOLO 5 Attivit&#224; di informazione e assistenza &#160; 1. Le Province e i Comuni, con la collaborazione di soggetti pubblici, privati e del privato sociale, garantiscono l&#8217;attivit&#224; di informazione, assistenza e consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all&#8217;assistenza familiare domiciliare. &#160; 2. Le attivit&#224; di cui al comma 1 sono rivolte in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell&#8217;avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale e a garantire al personale addetto all&#8217;assistenza familiare domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro. &#160; &#160; &#160; &#160; ARTICOLO 6 Interventi di sostegno economico &#160; 1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all&#8217;assistenza familiare domiciliare per le finalit&#224; di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, anche attraverso intese tra Comuni, Province, terzo settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l&#8217;erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro. &#160; 2. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento: &#160; a) i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1; &#160; b) i requisiti necessari ai fini dell&#8217;ammissione al contributo con riferimento, in particolare: &#160; 1) alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente, valutata secondo il metodo ISEE; &#160; 2) alla situazione di non autosufficienza, qualora riscontrata, debitamente certificata; &#160; 3) alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del personale addetto all&#8217;assistenza familiare domiciliare; &#160; c) la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) del presente comma. &#160; 3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 si impegnano a far partecipare il personale addetto all&#8217;assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all&#8217;articolo 2. &#160; 4. Il contributo mensile &#232; erogato dai Comuni sulla base di appositi finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne e alla popolazione diversamente abile residente nell&#8217;ambito territoriale di riferimento di cui al Piano sociale regionale. &#160; 5. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi regionali. &#160; &#160; &#160; &#160; ARTICOLO 7 Clausola valutativa &#160; 1. La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 3 novembre, informa il Consiglio regionale circa l&#8217;attuazione della presente legge evidenziando i risultati da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/05/umbria-legge-28-del-3-ottobre-2007/">UMBRIA &#8211; Legge 28 del 3 Ottobre 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><o:p> </o:p></p>
<div>ARTICOLO 1 </div>
<div>Finalit&agrave;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>l. La presente legge in armonia con la legge 8 novembre 2, n. 328 (Legge </div>
<div>quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi </div>
<div>sociali) e con il Piano sanitario regionale, con il Piano sociale regionale e </div>
<div>con la programmazione regionale in materia di formazione, detta norme per il </div>
<div>sostegno e la qualificazione dell&rsquo;attivit&agrave; di assistenza familiare domiciliare.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Per attivit&agrave; di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di </div>
<div>cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di </div>
<div>parentela con l&rsquo;assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o </div>
<div>diversamente abili in situazione di non autosufficienza, a rischio di </div>
<div>istituzionalizzazione.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. Per il conseguimento delle finalit&agrave; di cui al comma l sono promosse e </div>
<div>attuate iniziative di:</div>
<div>a) formazione;</div>
<div>b) promozione dell&rsquo;incontro tra domanda e offerta di lavoro;</div>
<div>c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;</div>
<div>d) sostegno economico;</div>
<div>e) monitoraggio e verifica degli interventi.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ARTICOLO 2 </div>
<div>Formazione</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>l. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e </div>
<div>aggiornamento del personale addetto all&rsquo;assistenza familiare domiciliare.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Le attivit&agrave; di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze </div>
<div>nel lavoro di cura e aiuto, igiene alimentare, personale ed ambientale, </div>
<div>elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche dell&rsquo;handicap, </div>
<div>miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica, </div>
<div>capacit&agrave; di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonch&eacute;, per </div>
<div>le persone straniere, ad assicurare l&rsquo;apprendimento di base e il miglioramento </div>
<div>della conoscenza della lingua, della cultura e della tradizione italiana.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. In esito al percorso formativo &egrave; previsto il rilascio di un attestato di </div>
<div>frequenza con profitto, ai sensi delle Note di indirizzo in merito alla </div>
<div>programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione degli interventi di </div>
<div>formazione e politiche attive del lavoro approvate con deliberazione della </div>
<div>Giunta regionale 15 febbraio 25, n. 285 e successive modificazioni, in cui </div>
<div>vengono rappresentati gli esiti degli apprendimenti maturati nel percorso </div>
<div>formativo, in termini di competenze, riconoscibili come crediti formativi. </div>
<div>Saranno riconoscibili, inoltre, come crediti formativi in ingresso gli </div>
<div>apprendimenti comunque acquisiti dalla persona compresi i titoli conseguiti </div>
<div>all&rsquo;estero, attestanti l&rsquo;acquisizione di competenze nei processi di assistenza </div>
<div>alla persona, ai fini dell&rsquo;iscrizione negli elenchi di cui all&rsquo;articolo 4.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>4. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la </div>
<div>durata, le modalit&agrave; e il contenuto dei programmi di formazione e </div>
<div>aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonch&eacute; i criteri per il </div>
<div>rilascio dell&rsquo;attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti </div>
<div>formativi.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ARTICOLO 3 </div>
<div>Selezione del personale nei Paesi esteri</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni </div>
<div>finalizzate all&rsquo;inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori </div>
<div>stranieri da impiegare nell&rsquo;assistenza familiare domiciliare, attraverso </div>
<div>percorsi formativi da realizzarsi nel Paese d&rsquo;origine del cittadino </div>
<div>extracomunitario.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa </div>
<div>statale vigente, &egrave; garantito titolo di preferenza nell&rsquo;ambito delle quote </div>
<div>d&rsquo;ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ARTICOLO 4 </div>
<div>Promozione dell&rsquo;incontro tra domanda e offerta di lavoro</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1. Le Province, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare </div>
<div>nonch&eacute; per favorire l&rsquo;incontro tra domanda e offerta di lavoro, predispongono </div>
<div>elenchi di persone disponibili all&rsquo;assistenza familiare domiciliare con </div>
<div>indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell&rsquo;attestato di cui al </div>
<div>comma 3 dell&rsquo;articolo 2 e di eventuali altri titoli di formazione nell&rsquo;area </div>
<div>assistenziale. </div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. La Giunta regionale, sentite le Province, stabilisce, con proprio atto, i </div>
<div>requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 1, gli obblighi degli </div>
<div>iscritti, le modalit&agrave; di tenuta, di aggiornamento e di pubblicazione degli </div>
<div>elenchi.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ARTICOLO 5 </div>
<div>Attivit&agrave; di informazione e assistenza</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1. Le Province e i Comuni, con la collaborazione di soggetti pubblici, privati </div>
<div>e del privato sociale, garantiscono l&rsquo;attivit&agrave; di informazione, assistenza e </div>
<div>consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all&rsquo;assistenza </div>
<div>familiare domiciliare.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Le attivit&agrave; di cui al comma 1 sono rivolte in particolare a sostenere le </div>
<div>persone singole e le famiglie nell&rsquo;avvio e nella gestione del rapporto di </div>
<div>lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che </div>
<div>relazionale e a garantire al personale addetto all&rsquo;assistenza familiare </div>
<div>domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ARTICOLO 6 </div>
<div>Interventi di sostegno economico</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di </div>
<div>personale addetto all&rsquo;assistenza familiare domiciliare per le finalit&agrave; di cui </div>
<div>all&rsquo;articolo 1, comma 1, anche attraverso intese tra Comuni, Province, terzo </div>
<div>settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l&rsquo;erogazione di </div>
<div>contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di </div>
<div>lavoro.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>a) i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>b) i requisiti necessari ai fini dell&rsquo;ammissione al contributo con </div>
<div>riferimento, in particolare:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1) alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente, </div>
<div>valutata secondo il metodo ISEE;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2) alla situazione di non autosufficienza, qualora riscontrata, debitamente </div>
<div>certificata;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3) alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del </div>
<div>personale addetto all&rsquo;assistenza familiare domiciliare;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>c) la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai </div>
<div>numeri 1), 2) e 3) della lettera b) del presente comma.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 si impegnano a far </div>
<div>partecipare il personale addetto all&rsquo;assistenza familiare domiciliare ai </div>
<div>programmi di formazione e aggiornamento di cui all&rsquo;articolo 2.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>4. Il contributo mensile &egrave; erogato dai Comuni sulla base di appositi </div>
<div>finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione </div>
<div>ultrasessantacinquenne e alla popolazione diversamente abile residente </div>
<div>nell&rsquo;ambito territoriale di riferimento di cui al Piano sociale regionale.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>5. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi </div>
<div>regionali.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ARTICOLO 7 </div>
<div>Clausola valutativa</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1. La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 3 novembre, informa il </div>
<div>Consiglio regionale circa l&rsquo;attuazione della presente legge evidenziando i </div>
<div>risultati da essa ottenuti nell&rsquo;ambito del sostegno e della qualificazione </div>
<div>dell&rsquo;attivit&agrave; di assistenza familiare domiciliare.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Per le finalit&agrave; di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta una </div>
<div>relazione fornendo in particolare le seguenti informazioni:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>a) in che modo e con il coinvolgimento di quali soggetti si &egrave; realizzata </div>
<div>l&rsquo;attivit&agrave; di informazione e assistenza rivolta a sostenere le persone singole </div>
<div>e le famiglie;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>b) la qualit&agrave; percepita della formazione erogata da parte dei soggetti che </div>
<div>hanno frequentato i corsi formativi ed i risultati ottenuti sul fronte della </div>
<div>selezione dei soggetti formati;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>c) in che misura le persone singole e le famiglie ritengono accresciuta la </div>
<div>qualit&agrave; della prestazione lavorativa a seguito della partecipazione ai corsi </div>
<div>formativi del personale addetto all&rsquo;attivit&agrave; di assistenza familiare </div>
<div>domiciliare.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. La Giunta regionale per le finalit&agrave; di cui al comma 1, attiva processi di </div>
<div>monitoraggio e verifica avvalendosi dell&rsquo;Osservatorio sociale regionale di cui </div>
<div>all&rsquo;art. 37 della l.r. 3/1997.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ARTICOLO 8 </div>
<div>Norma finanziaria</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, &egrave; </div>
<div>autorizzata per l&rsquo;anno 27, la spesa di euro 3., da finanziarsi </div>
<div>mediante l&rsquo;utilizzo delle risorse a carico della programmazione regionale per </div>
<div>la formazione. </div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di sostegno economico di cui </div>
<div>all&rsquo;articolo 6, &egrave; autorizzata per l&rsquo;anno 27, la spesa di euro 3.,, da </div>
<div>finanziarsi mediante l&rsquo;utilizzo di quota parte delle risorse, a carico del </div>
<div>Servizio sanitario regionale, gi&agrave; destinate al finanziamento dell&rsquo;incentivo </div>
<div>economico denominato &ldquo;assegno di cura&rdquo; di cui alla l.r. 24/24, in quanto </div>
<div>misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari, nonch&eacute; </div>
<div>mediante l&rsquo;utilizzo di quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio </div>
<div>regionale per la l. 328/2 e per la l.r. 3/1997 e successive modificazioni, </div>
<div>secondo le modalit&agrave; in esse previste.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>3. Per gli anni 28 e successivi l&rsquo;entit&agrave; della spesa &egrave; determinata </div>
<div>annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell&rsquo;articolo 27, </div>
<div>comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilit&agrave;.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilit&agrave;, </div>
<div>&egrave; autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente </div>
<div>articolo, sia in termini di competenza che di cassa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/05/umbria-legge-28-del-3-ottobre-2007/">UMBRIA &#8211; Legge 28 del 3 Ottobre 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIGURIA &#8211; Legge 12 del 21 Marzo 2007</title>
		<link>https://www.labsus.org/2008/05/liguria-legge-12-del-21-marzo-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Donati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsus.org/2008/05/12/liguria-legge-12-del-21-marzo-2007/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ARTICOLO 1 Principi 1. La Regione Liguria riconosce che la violenza di genere contro le donne e i minori costituisce violazione dei diritti umani fondamentali dell&#8217;integrit&#224; fisica e psicologica, della sicurezza, della libert&#224; e della dignit&#224;. 2. Gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libert&#224; personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta. ARTICOLO 2 Finalit&#224; 1. Con la presente legge la Regione si propone di: a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrit&#224; fisica e dignit&#224; nel rispetto della personale riservatezza; b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficolt&#224;, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia; c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalit&#224; e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche. ARTICOLO 3 Interventi regionali 1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione. 2. La Regione favorisce e sostiene attivit&#224; di prevenzione, di tutela e di solidariet&#224; alle vittime della violenza, nonch&#233; percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori. 3. La Regione, attraverso un&#8217;attivit&#224; integrata a vari livelli, promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realt&#224; associative e di volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere e coinvolge le Istituzioni scolastiche a fini di prevenzione e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell&#8217;Ordine e Autorit&#224; giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale. 5. La Regione, nell&#8217;ambito delle attivit&#224; di programmazione regionale di cui all&#8217;articolo 25 della legge regionale 24 maggio 26 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza di cui tiene conto, altres&#236;, nell&#8217;ambito dei livelli essenziali di assistenza. 6. La Regione approva gli indirizzi, tenendo conto delle esperienze in atto, per la formazione degli operatori del settore, a base del programma formativo proposto dalle Province. ARTICOLO 4 Interventi delle Autonomie locali 1. Nell&#8217;ambito delle previsioni di cui alla l.r. 12/26, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie, attraverso i Distretti Sociosanitari, promuovono e realizzano le attivit&#224; di cui alla presente legge prioritariamente con le modalit&#224; di cui all&#8217;articolo 3, comma 4. 2. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, individuano i bisogni formativi degli operatori che intervengono sul fenomeno e realizzano le idonee iniziative di formazione professionale. ARTICOLO 5 Centri Antiviolenza 1. La Regione nell&#8217;ambito degli interventi di cui alla l.r. 12/26 promuove e sostiene la realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza e sostiene altres&#236; i centri gi&#224; esistenti sul territorio. 2. I Centri Antiviolenza sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 12/26. In questo ambito i Centri mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere Protocolli d&#8217;intesa, con gli Enti pubblici cui compete l&#8217;assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli Enti locali, le Aziende sanitarie, le Forze dell&#8217;Ordine, l&#8217;Autorit&#224; giudiziaria e le Istituzioni scolastiche operanti sul territorio. 3. I Centri Antiviolenza, con l&#8217;obiettivo di almeno un Centro per ogni Provincia, possono essere costituiti, con le procedure dell&#8217;articolo 53 della l.r. 12/26, da enti pubblici singoli o associati, associazioni iscritte all&#8217;albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e imprese sociali con almeno cinque anni di esperienza nelle attivit&#224; di tutela nello specifico settore e possono operare con Enti locali singoli o associati attraverso le procedure di accreditamento di cui all&#8217;articolo 48 della l.r. 12/26. Sono considerati prioritariamente i soggetti organizzati che svolgono la loro attivit&#224; nel settore utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione tra donne. 4. Ai fini della propria costituzione, i Centri Antiviolenza: a) si dotano di un proprio Statuto in cui, tra l&#8217;altro, devono essere espressamente previste l&#8217;assenza del fine di lucro e l&#8217;obbligo di formazione del bilancio; b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalit&#224;, di cui si avvalgono; c) indicano le risorse strumentali necessarie di cui dispongono per lo svolgimento delle loro attivit&#224;. 5. I Centri di cui al comma 1 forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e in particolare:a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; b) colloqui informativi di carattere legale; c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell&#8217;identit&#224; culturale e della libert&#224; di scelta di ognuna di esse; d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell&#8217;autostima anche attraverso gruppi autocentrati; e) sostegno all&#8217;effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia. 6. I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attivit&#224;: a) iniziative culturali e/o sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/05/liguria-legge-12-del-21-marzo-2007/">LIGURIA &#8211; Legge 12 del 21 Marzo 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><span class="TITOLETTO_DUE">ARTICOLO 1</span></div>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"></p>
<div align="left"> </div>
<div align="left"> </div>
<p>Principi<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. La Regione Liguria riconosce che la violenza di genere contro le donne e i minori costituisce violazione dei diritti umani fondamentali dell&rsquo;integrit&agrave; fisica e psicologica, della sicurezza, della libert&agrave; e della dignit&agrave;.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">2. Gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libert&agrave; personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.</p>
<div align="left"> </div>
<p>
<span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 2</p>
<div align="left"> </div>
<p>Finalit&agrave;<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. Con la presente legge la Regione si propone di: a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrit&agrave; fisica e dignit&agrave; nel rispetto della personale riservatezza; b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficolt&agrave;, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia; c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalit&agrave; e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.</p>
<div align="left"> </div>
<p>
<span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 3</p>
<div align="left"> </div>
<p>Interventi regionali<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">2. La Regione favorisce e sostiene attivit&agrave; di prevenzione, di tutela e di solidariet&agrave; alle vittime della violenza, nonch&eacute; percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">3. La Regione, attraverso un&rsquo;attivit&agrave; integrata a vari livelli, promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realt&agrave; associative e di volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere e coinvolge le Istituzioni scolastiche a fini di prevenzione e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell&rsquo;Ordine e Autorit&agrave; giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">5. La Regione, nell&rsquo;ambito delle attivit&agrave; di programmazione regionale di cui all&rsquo;articolo 25 della legge regionale 24 maggio 26 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza di cui tiene conto, altres&igrave;, nell&rsquo;ambito dei livelli essenziali di assistenza.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">6. La Regione approva gli indirizzi, tenendo conto delle esperienze in atto, per la formazione degli operatori del settore, a base del programma formativo proposto dalle Province.</p>
<div align="left"> </div>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"><br />
ARTICOLO 4</p>
<div align="left"> </div>
<p>Interventi delle Autonomie locali<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. Nell&rsquo;ambito delle previsioni di cui alla l.r. 12/26, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie, attraverso i Distretti Sociosanitari, promuovono e realizzano le attivit&agrave; di cui alla presente legge prioritariamente con le modalit&agrave; di cui all&rsquo;articolo 3, comma 4.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">2. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all&rsquo;articolo 3, comma 6, individuano i bisogni formativi degli operatori che intervengono sul fenomeno e realizzano le idonee iniziative di formazione professionale.</p>
<div align="left"> </div>
<p>
<span class="TITOLETTO_DUE">ARTICOLO 5</p>
<div align="left"> </div>
<p>Centri Antiviolenza<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. La Regione nell&rsquo;ambito degli interventi di cui alla l.r. 12/26 promuove e sostiene la realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza e sostiene altres&igrave; i centri gi&agrave; esistenti sul territorio.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">2. I Centri Antiviolenza sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 12/26. In questo ambito i Centri mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere Protocolli d&rsquo;intesa, con gli Enti pubblici cui compete l&rsquo;assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli Enti locali, le Aziende sanitarie, le Forze dell&rsquo;Ordine, l&rsquo;Autorit&agrave; giudiziaria e le Istituzioni scolastiche operanti sul territorio.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">3. I Centri Antiviolenza, con l&rsquo;obiettivo di almeno un Centro per ogni Provincia, possono essere costituiti, con le procedure dell&rsquo;articolo 53 della l.r. 12/26, da enti pubblici singoli o associati, associazioni iscritte all&rsquo;albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e imprese sociali con almeno cinque anni di esperienza nelle attivit&agrave; di tutela nello specifico settore e possono operare con Enti locali singoli o associati attraverso le procedure di accreditamento di cui all&rsquo;articolo 48 della l.r. 12/26. Sono considerati prioritariamente i soggetti organizzati che svolgono la loro attivit&agrave; nel settore utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione tra donne.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">4. Ai fini della propria costituzione, i Centri Antiviolenza: a) si dotano di un proprio Statuto in cui, tra l&rsquo;altro, devono essere espressamente previste l&rsquo;assenza del fine di lucro e l&rsquo;obbligo di formazione del bilancio; b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalit&agrave;, di cui si avvalgono; c) indicano le risorse strumentali necessarie di cui dispongono per lo svolgimento delle loro attivit&agrave;.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">5. I Centri di cui al comma 1 forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e in particolare:a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; b) colloqui informativi di carattere legale; c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell&rsquo;identit&agrave; culturale e della libert&agrave; di scelta di ognuna di esse; d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell&rsquo;autostima anche attraverso gruppi autocentrati; e) sostegno all&rsquo;effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">6. I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attivit&agrave;: a) iniziative culturali e/o sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati; b) raccolta di dati relativi all&rsquo;utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio di primo e di secondo livello sulla base delle indicazioni fornite dal Sistema regionale Osservatorio di cui all&rsquo;articolo 6.</p>
<div align="left"> </div>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"><br />
ARTICOLO 6</p>
<div align="left"> </div>
<p>Modifica all&rsquo;articolo 7 della l.r. 28/24<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. Al comma 1 dell&rsquo;articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 24 n. 28 (interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) &egrave; aggiunta la seguente lettera: &ldquo;f) centri antiviolenza.&rdquo;.</p>
<div align="left"> </div>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"><br />
ARTICOLO 7<br />
Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. Il Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori &egrave; costituito dall&rsquo;Osservatorio regionale di cui al comma 2 e dagli Osservatori provinciali sulla violenza alle donne e ai minori laddove istituiti.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">2. Nell&rsquo;ambito dell&rsquo;Osservatorio regionale delle Politiche Sociali di cui all&rsquo;articolo 3 della l.r. 12/26 &egrave; istituita un&rsquo;apposita sezione rubricata &ldquo;Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori&rdquo;.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">3. Il Sistema regionale Osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l&rsquo;elaborazione e l&rsquo;analisi dei dati forniti dai Centri Antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">4. L&rsquo;Osservatorio regionale, sulla base delle disposizioni della l.r. 12/26, svolge un&rsquo;azione di monitoraggio dell&rsquo;impiego delle risorse e verifica l&rsquo;andamento e la funzionalit&agrave; dei Centri Antiviolenza, delle case rifugio e delle strutture alloggiative temporanee, nonch&eacute; l&rsquo;efficacia dei programmi finanziati.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">5. La Giunta regionale pu&ograve; individuare specifici studi o elaborazioni sui dati sulla violenza di genere da realizzarsi tramite l&rsquo;Osservatorio regionale per la Sicurezza e la qualit&agrave; della vita dei cittadini di cui alla l.r. 28/24.</p>
<div align="left"> </div>
<p></p>
<div align="left"><span class="TITOLETTO_DUE"></p>
<div align="left"> ARTICOLO 8 </div>
<div align="left"> </div>
<p>Programmi antiviolenza<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. La Regione, per le finalit&agrave; della presente legge, sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza finalizzati all&rsquo;accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l&rsquo;obiettivo del superamento della situazione di disagio.</p>
<div align="left"> </div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify">2. I programmi antiviolenza possono essere presentati: a) dagli Enti locali, dagli altri enti pubblici anche economici e dalle Aziende Sanitarie Locali;</div>
<div align="justify">b) da Centri Antiviolenza; c) da associazioni iscritte all&rsquo;albo del volontariato, con priorit&agrave; per le associazioni femminili, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.</div>
<p align="left">3. I programmi antiviolenza presentati di concerto tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) hanno la priorit&agrave;.</p>
<div align="left"> </div>
<p>4. I programmi antiviolenza possono prevedere: a) case rifugio quali strutture di ospitalit&agrave; temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l&rsquo;incolumit&agrave; psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all&rsquo;inclusione sociale degli stessi; b) strutture alloggiative temporanee, individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l&rsquo;incolumit&agrave; propria e/o dei minori, necessitino di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l&rsquo;autonomia abitativa; c) progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento; d) campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">5. Per le finalit&agrave; di cui al presente articolo la Regione concede contributi per la realizzazione dei programmi antiviolenza sulla base di criteri e modalit&agrave; stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">6. I Programmi antiviolenza finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere a) e b) devono contestualmente individuare il soggetto gestore della struttura e definire le modalit&agrave; della gestione.</p>
<p align="left"><span class="struttura_uno"></span>
</p>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"></p>
<div align="justify">
<div align="left">ARTICOLO 9 </div>
</div>
<div align="left"> </div>
<p>Modalit&agrave; di accesso alle strutture<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. L&rsquo;accesso alle strutture &ldquo;casa rifugio&rdquo; e &ldquo;struttura alloggiativa temporanea&rdquo; di cui all&rsquo;articolo 8, comma 4, pu&ograve; avvenire tramite i Centri Antiviolenza o i servizi sociali territorialmente competenti.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">2. L&rsquo;accesso alle strutture di cui al comma 1 &egrave; preceduto dall&rsquo;adesione della donna ad un progetto personalizzato di superamento della situazione di disagio, costruito di concerto tra i Centri Antiviolenza e i servizi sociali, con l&rsquo;obiettivo di far raggiungere alla donna una piena autonomia.</p>
<div align="left"> </div>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"><br />
ARTICOLO 1<br />
Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne attribuendo la priorit&agrave; alle associazioni femminili per gli interventi e le attivit&agrave; previste dalla presente legge e favorendone, comunque, il coinvolgimento.</p>
<div align="left"> </div>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"><br />
ARTICOLO 11</p>
<div align="left"> </div>
<p>Finanziamento dei Centri Antiviolenza e dei programmi<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. Il Piano sociosanitario regionale di cui all&rsquo;articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 26 n. 41 (riordino del Servizio Sanitario Regionale) e il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all&rsquo;articolo 25 della l.r. 12/26 individuano gli interventi destinati alle politiche di cui alla presente legge.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">2. La Giunta regionale riserva annualmente una quota di finanziamento agli interventi previsti dalla presente legge con la deliberazione di cui all&rsquo;articolo 6 della l.r. 28/24. Si applicano le procedure previste dalla l.r. 28/24.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">3. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, pu&ograve; individuare le risorse finanziarie e le modalit&agrave; di finanziamento dei programmi previsti dall&rsquo;articolo 8, comma 4, lettere a) e b).</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">4. La Giunta regionale pu&ograve; finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.</p>
<div align="left"> </div>
<p align="left">5. La Giunta regionale stabilisce le modalit&agrave; di finanziamento dei Centri Antiviolenza, dei programmi previsti dall&rsquo;articolo 8 e degli altri interventi da realizzarsi ai sensi della presente legge.</p>
<div align="left"> </div>
<p>
<span class="TITOLETTO_DUE"> ARTICOLO 12</p>
<div align="left"> </div>
<p>Cumulabilit&agrave; dei finanziamenti<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purch&eacute; non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalit&agrave; previste dalle norme medesime.</p>
<div align="left"> </div>
<p><span class="TITOLETTO_DUE"><br />
ARTICOLO 13</p>
<div align="left"> </div>
<p>Norma finanziaria<br />
</span></p>
<div align="left"> </div>
<p>1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell&rsquo;articolo 29 della legge regionale 26 marzo 22 n.15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 1., in termini di competenza dello stanziamento iscritto all&rsquo;U.P.B. 18.17 &ldquo;Fondo speciale di parte corrente&rdquo; dello stato di previsione della spesa del bilancio per l&rsquo;anno finanziario 26 e iscrizione di pari importo in termini di competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio per l&rsquo;anno finanziario 27 alla U.P.B. 1.12 &ldquo;Spese per l&rsquo;attivit&agrave; di governo&rdquo; (articolo 11 comma 4); b) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti aree: &bull; Area I &#8211; Istituzionale &ndash; U.P.B. 1.12 &ldquo;Spese per l&rsquo;attivit&agrave; di governo&rdquo; e U.P.B. 1.22 &ldquo;Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini&rdquo;; &bull; Area VII &ndash; Edilizia; &bull; Area X &#8211; Persona, famiglia, associazioni; &bull; Area XI &#8211; Istruzione, formazione e lavoro; &bull; Area XII &#8211; Cultura, sport, tempo libero; &bull; Area XVIII &#8211; Gestionale U.P.B. 18.14 &ldquo;Spesa per il sistema informativo regionale policentrico&rdquo;.</p>
<div align="left"> </div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify">2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.</div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify">
Formula Finale: </div>
<div align="justify">La presente legge regionale sar&agrave; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E&rsquo; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.</div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify">
Data a Genova add&igrave; 21 marzo 27</div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify">IL PRESIDENTE</div>
<div align="justify">(Claudio Burlando)</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.labsus.org/2008/05/liguria-legge-12-del-21-marzo-2007/">LIGURIA &#8211; Legge 12 del 21 Marzo 2007</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.labsus.org">Labsus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
