Il regolamento di Genova introduce un modello di amministrazione condivisa aperta anche ai minorenni

Il regolamento di Genova promuove l'amministrazione condivisa coinvolgendo anche i minorenni

I principi
L’articolo 3 rileva le prime novità del regolamento in ordine ai principi. Recentemente i regolamenti di Pavia e di Macerata hanno introdotto il principio di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, che viene ora così rubricato dal presente regolamento come principio della “promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni”.
Nell’attività di promozione delle pari opportunità da parte dell’amministrazione, vengono quindi esplicitati i riferimenti dell’ “età” e della “lingua”, consentendo di estendere la possibilità di cura e gestione dei beni comuni anche ai minorenni e alle multi-etnie.
Una previsione che estende, dunque, l’ambito di applicazione del principio di laicità.
Tra i principi, si rileva, altresì, il principio di “policentrismo e prossimità” che considera i Municipi – riconosciuti dallo Statuto del Comune come organismi del decentramento politico – amministrativo, di gestione dei servizi di base e costituiscono strumento di partecipazione – come “livello privilegiato” riguardo alla definizione dei patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Il modello di amministrazione
Il regolamento di Genova, in linea con la ratio del principio di sussidiarietà orizzontale, propone un modello di amministrazione che si esplica con l’adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, aperta a tutta la cittadinanza attiva, compresi i soggetti minorenni.
Il carattere innovativo di maggiore rilievo che presenta il regolamento di Genova si può riscontrare nell’articolo 4, comma 8, laddove viene previsto che anche le persone di minore età possono svolgere progetti riguardo la cura e la gestione dei beni comuni urbani, purché accompagnate da un rappresentante maggiorenne nell’ambito della sottoscrizione dei patti di collaborazione.
Una previsione normativa atta a concretizzare de facto l’impegno assunto dall’amministrazione in merito alla realizzazione di percorsi formativi volti, da una parte, a educare e avvicinare i giovani a una nuova forma di amministrazione condivisa, e dall’altra, renderli diretti protagonisti del processo di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Profili organizzativi
Al fine di garantire un interlocutore unico ai cittadini attivi, viene predisposto un apposito Ufficio che assolve le funzioni di coordinamento con gli organi di indirizzo politico e con gli uffici comunali e municipali.
Spetta all’Ufficio poi vagliare le proposte dei cittadini attivi e individuare il dirigente responsabile il quale dovrà confrontarsi direttamente con i proponenti.
Lo stesso dirigente, nella fase di valutazione delle proposte di collaborazione, ha la facoltà di procedere direttamente in maniera autonoma, oppure di costituire un gruppo di lavoro comunale o municipale.
Lo strumento mediante il quale si esplica l’attività di amministrazione condivisa tra amministrazione e cittadini è rappresentato dai patti di collaborazione – i cui contenuti sono predisposti dall’Ufficio insieme ai Municipi interessati – che possono essere di tipo ordinario, ovvero complesso.
I primi afferiscono a progetti di modesta identità che possono riguardare interventi di manutenzione, di pulizia, ma anche attività volte a promuovere l’offerta culturale e l’aggregazione sociale.
Per i patti di collaborazione ordinari, spetta al dirigente del municipio in cui ricade il bene sottoscrivere il patto di collaborazione con i soggetti attivi, dopo avere attestato il rispetto del medesimo regolamento e la fattibilità tecnica del progetto presentato.
In caso di esito favorevole, il dirigente sottoscrive il patto di collaborazione e successivamente lo pubblica sul portale dedicato; di converso, in caso di esito sfavorevole, il dirigente – entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di collaborazione – comunica ai cittadini proponenti l’esito della valutazione apportando le motivazioni relative.
Quanto ai patti di collaborazione complessi, l’Amministrazione comunale individua in apposito catalogo i beni oggetto dei patti di collaborazione, che possono riguardare interventi su beni di valore storico e culturale, nonché d’importante valore economico.
Spetta alla Giunta comunale proporre al Consiglio comunale i beni che saranno oggetto dei patti di collaborazione.
I consigli municipali hanno facoltà di integrare il catalogo in relazione ai beni comuni urbani sui quali attivare i progetti di cura e gestione.
I cittadini possono integrare suddetto catalogo avanzando proposte all’Ufficio il quale, dopo avere informato i Municipi relativi, trasmette tali proposte alla Giunta comunale per la valutazione finale, il cui esito della stessa viene reso dall’Ufficio, d’intesa con il dirigente responsabile, ai proponenti.
Sempre alla Giunta comunale spetta predisporre un avviso al fine di raccogliere le proposte di collaborazione.
All’interno dell’avviso pubblico vengono individuati i termini e i criteri relativi alla presentazione delle proposte, esplicitando altresì, i criteri valutativi in caso di presentazione di medesimi progetti.
Nella misura in cui non vi sono le condizione per la stipula del patto di collaborazione, il dirigente comunica l’esito sfavorevole al proponente; in caso di esito favorevole, il dirigente responsabile sottoscrive il patto di collaborazione, assieme ai rappresentanti dei cittadini attivi, previa verifica di fattibilità tecnica e rispetto del regolamento.

La disciplina dei beni
Gli interventi di cura e gestione dei beni comuni da parte dei cittadini attivi possono riguardare gli immobili e gi spazi pubblici.
Quanto alla riqualificazione degli immobili, le proposte di collaborazione devono esplicitare esattamente il tipo d’intervento, che sarà soggetto al rispetto delle normative vigenti in ambito edilizio e urbanistico, tutela dell’ambiente e del paesaggio.
In particolare, per garantire che gli interventi che riguardano i beni culturali siano compatibili con il proprio valore storico e artistico, la Sovrintendenza effettua una valutazione su tali interventi, in modo da consentire all’amministrazione comunale di effettuare le procedure necessarie al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso.
La disciplina dei beni riguarda anche la gestione e l’uso dell’immobile, oggetto del patto di collaborazione, che può essere affidato per un periodo di tempo che normalmente non supera i 5 anni.

Forme di sostegno
Il regolamento in commento prevede forme di sostegno che si materializzano in agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.
Inoltre, il comune può fornire beni strumentali e materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività previste dal patto di collaborazione, nonché elargire contributi in denaro per l’attività dei cittadini attivi.

Garanzie
Viene istituito un Comitato, composto da tre membri, per dirimere le possibili controversie tra le parti del patto, ovvero tra queste e soggetti terzi, il quale entro 30 giorni avanza una proposta di conciliazione di carattere non vincolante.
Quest’ultimo aspetto presenta delle criticità nella misura in cui le parti non accettassero la proposta conciliativa del Comitato. Il regolamento, infatti, non ci dice quali organi siano preposti alla decisione finale su eventuali controversie.



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