Con la sentenza in commento la Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (C.G.A.R.S., 9 luglio 2025, n. 532) ha deciso di confermare la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, con cui si annullava il provvedimento di rigetto della richiesta di un premio per il rinvenimento di un reperto archeologico risalente al II secolo a.C.
Un vaso oggetto di asportazione illecita
Il caso prospettato ha avuto origine nel momento in cui un ingegnere, presidente di un’associazione impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico-archeologico, notava la presenza, sul portale eBay, di un reperto ceramico descritto come lekanis centuripina, risalente al II secolo a.C. e messo in vendita da una casa d’aste australiana. La lekanis, vaso decorato con figure femminili e motivi policromi, fu riconosciuta come bene potenzialmente appartenente al patrimonio archeologico nazionale, verosimilmente oggetto di esportazione illecita.
Con tempismo e senso civico, il richiedente si attivava immediatamente con le forze dell’ordine per l’avvio del procedimento di recupero, fornendo una dettagliata descrizione del manufatto, il link dell’asta in corso e le indicazioni sulla provenienza dell’oggetto. Successivamente, a seguito di apposita rogatoria internazionale e del rientro del vaso in Italia, lo stesso veniva acquisito al patrimonio del Demanio culturale della Soprintendenza di Enna.
L’iniziale diniego del premio di rinvenimento e la sentenza di primo grado
A distanza di anni, a seguito della richiesta del premio di rinvenimento di cui all’art. 92 del D.lgs. 42/2004, dovuto a tutti gli scopritori fortuiti di beni culturali, la Soprintendenza negava tale riconoscimento sostenendo che il bene fosse stato recuperato sul mercato antiquario estero solo grazie all’attività investigativa dell’Autorità Giudiziaria. Dopo aver impugnato tale decisione dinanzi al giudice amministrativo, il T.A.R. Sicilia, Catania, riteneva, invece, che la segnalazione del ricorrente avesse avuto efficacia causale necessaria e sufficiente a determinare l’avvio del procedimento di recupero e che, per questo motivo, fosse dovuto il premio di rinvenimento previsto dal Codice dei beni culturali. Più in particolare, secondo questa prospettiva, il premio di rinvenimento andrebbe riconosciuto non solo in presenza di un materiale contatto con l’oggetto, ma anche quando il contributo del privato sia stato decisivo per il suo recupero, attraverso una attività di denuncia e cooperazione che abbia svolto un ruolo causale nell’azione amministrativa.
La disciplina del rinvenimento nell’attuale “civiltà digitale”
Anche il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, chiamato a decidere in sede di appello, ha mostrato di accogliere e sostenere tale orientamento interpretativo, facendo leva soprattutto su una rilettura moderna della disposizione legislativa e sul richiamo del principio di sussidiarietà orizzontale. Sul piano normativo, infatti, nell’attuale “civiltà digitale”, negare la qualifica di rinvenimento per chi individua un bene archeologico nella rete significa tradire la funzione stessa della disposizione, svuotarla del suo potenziale incentivante e ignorare che il patrimonio culturale del presente si difende e si scopre anche con la vigilanza consapevole del cittadino digitale. Per questo motivo, la disciplina della scoperta fortuita di cui all’art. 90 del D.lgs. 42/2004 non può che essere riletta alla luce della natura digitale e dematerializzata dell’evento, includendo anche rinvenimenti che si realizzano attraverso una piattaforma di aste online.
Un’iniziativa secondo la logica della sussidiarietà orizzontale
Oltre a ciò, la condotta dell’ingegnere si è distinta anche per essere personale e spontanea, libera da vincoli di servizio, e perciò meritevole di riconoscimento. Proprio per questo, secondo i giudici amministrativi, essa si inserisce appieno nella logica della sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Carta costituzionale che valorizza l’iniziativa individuale a favore dell’interesse generale. La premialità, quindi, non è altro che l’espressione della valorizzazione della partecipazione civica, in cui i cittadini attivi agiscono spontaneamente insieme all’amministrazione per la tutela del patrimonio culturale, senza essere obbligati da alcun dovere d’ufficio o di servizio.
La collaborazione del cittadino attivo per la tutela del patrimonio culturale
Con questa pronuncia, i giudici amministrativi hanno voluto confermare la rilevanza della collaborazione dei cittadini attivi per garantire efficacemente la tutela del patrimonio culturale. Tale patrimonio, infatti, appartiene a tutta la collettività e, per questo motivo, deve essere oggetto di valorizzazione attiva e non solo di conservazione passiva. I cittadini, quindi, secondo il modello dell’amministrazione condivisa, possono essere validi alleati dell’amministrazione per contribuire all’arricchimento e alla protezione di questo patrimonio comune.
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