La sentenza
Una società privata che fornisce elicotteri contesta la legittimità dell’accordo raggiunto tra Roma Capitale, attraverso il Corpo di polizia locale, e il Corpo forestale di stato per lo svolgimento di attività di monitoraggio e controllo del territorio di Roma Capitale. Con questo accordo il Corpo forestale si impegnava a dotare il comune di elicotteri muniti di pilota per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo edilizio e di ogni altra infrazione nel territorio interessato, a fronte di una remunerazione limitata al sostenimento dei costi sopportati dal Corpo forestale. La ricorrente lamentava in modo particolare la violazione e falsa applicazione dell’articolo 15, legge n. 241 del 199, riferito agli accordi tra pubbliche amministrazioni, il cui obiettivo autentico sarebbe quello di eludere la disciplina degli appalti per la fornitura del servizio.
Il giudice sviluppa una complessa e articolata motivazione in cui, in primo luogo, esamina se nel caso specifico si sia davvero in presenza di un accordo tra amministrazioni invece di contratti di appalto e, in secondo luogo, se l’accordo sia davvero congruente con le sue proprie finalità . Rispetto al primo punto, il giudice conclude che nel caso specifico quello realizzato è un partenariato pubblico-pubblico effettivo che non ha la finalità di eludere le norme sulla concorrenza per l’affidamento di contratti. A tale scopo il tribunale laziale, pur non dubitando della rilevanza economica dell’accordo e della sua onerosità , conclude che nella fattispecie concreta difetta la qualità di operatore economico del Corpo forestale, anche alla stregua di una giurisprudenza consolidata sull’attività del Corpo dei Vigili del fuoco. Sebbene, infatti, la nozione di operatore economico sia molto ampia nell’ordinamento europeo e sebbene non manchino servizi che determinate amministrazioni possono offrire sul mercato, l’attività di specie non rientra tra quelle remunerate in termini di controprestazioni equivalenti di mercato. Dunque, l’accordo sarebbe un vero e proprio negozio tra pubbliche amministrazioni.
In merito alla seconda questione intorno a cui il giudice ragiona, invece, conclude siano fondate le doglianze avanzate dal ricorrente. A questo proposito, il tar, ritenendo che un accordo debba essere inteso come un negozio teso a coordinare attività istituzionali differenti per un fine comune, osserva che nel caso specifico si realizza solo l’attività istituzionale del Corpo di polizia locale di Roma Capitale dal momento che il Corpo forestale si limita esclusivamente a mettere a disposizione elicotteri con conducenti senza che vi sia un coinvolgimento anche dei propri fini istituzionali. In altre parole «il Corpo forestale di stato finisce per assumere in sostanza esclusivamente un ruolo di mero ausiliare materiale dell’adempimento dei compiti istituzionali propri del Corpo di polizia locale ». Inoltre, l’accordo è stipulato in modo tale che non è certo che la remunerazione, svincolata da una rendicontazione concreta, non finisca invece di essere molto più che un mero rimborso dei costi sostenuti, giungendo a contraddire la finalità di contenimento dei costi del relativo servizio.Per questo il giudice accoglie il ricorso.
Il commento
La sentenza merita di essere qui considerata perché nel corso della motivazione il giudice ascrive gli accordi di partenariato pubblico-pubblico nello schema della sussidiarietà orizzontale. E’ la prima volta ed è anche piuttosto singolare che la sussidiarietà orizzontale sia richiamata per verificare la congruità di una relazione soggettiva in cui è assente un soggetto privato, quale che sia. Tanto più sorprende questo riferimento, quanto più si evidenzia che a lamentarsi del partenariato sia proprio un operatore privato che ritiene lesa la sua sfera giuridica di tutela. Si noti peraltro che la tutela del privato è assicurata dal giudice proprio per un’imperfetta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale!
Se, da un lato, questo sorprende, dall’altro si deve però evidenziare che il riferimento alla sussidiarietà orizzontale è occasione per il giudice amministrativo di puntualizzare alcuni elementi che sembrano assolutamente condivisibili. Sostiene infatti il giudice che la sussidiarietà orizzontale ispira gli «accordi di collaborazione e di condivisione » per raggiungere obiettivi di rilevanza pubblica e realizza «il principio costituzionale dell’efficienza e del buona andamento »; ancora, a questo proposito, il giudice rileva che questi accordi devono realizzare «lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune » in modo che le attività risultino tra loro «complementari e sinergiche ». Sembra di poter dire che questi richiami ai valori della sussidiarietà orizzontale siano assolutamente pertinenti e forse non c’è stata mai prima un’esplicitazione cosìchiara delle implicazioni del principio dell’art. 118, c. 4, cost. in una sentenza giurisdizionale. Resta tuttavia da comprendere dove siano nel caso concreto le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, che la Repubblica deve favorire.Insomma, un bicchiere mezzo pieno per la sussidiarietà orizzontale.
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