La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul potere di iniziativa processuale del commissario agli usi civici e chiarisce che, poiché l’interesse alla tutela del bene ambiente è nazionale, e non solo regionale o locale, l’affidamento a un organo dello Stato del potere officioso di impulso processuale è imprescindibile.

Con la sentenza n. 125 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui, a seguito dell’intervento additivo operato dalla medesima Corte con la sentenza n. 46 del 1995, permette al commissario agli usi civici di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso dovrà poi definire. Circostanza, questa, che secondo il giudice a quo determinava la possibile violazione del diritto di difesa e del diritto a un giudice terzo e imparziale, garantiti dagli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della CEDU e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

I nodi preliminarmente sciolti dalla Corte

La declaratoria di inammissibilità della questione costituisce, in questo caso, l’approdo di un articolato percorso argomentativo, in cui la Corte procede a sciogliere uno dopo l’altro una serie di nodi in vario modo connessi ai profili agitati dal Giudice remittente. In primo luogo, la portata delle precedenti pronunce della medesima Corte già rese in materia. Poi, l’eventuale impatto delle revisioni costituzionali del 1999 (introduzione del principio del giusto processo all’art. 111 Cost.) e del 2022 (introduzione della tutela dell’ambiente all’art. 9 Cost.) sulla questione oggetto di scrutinio. Infine, la verifica di ammissibilità della questione alla luce dell’art. 137, comma 3, Cost., che non consente l’impugnazione di decisioni della Corte, atteso che la norma censurata risultava proprio dall’addizione operata da una pronuncia della Consulta, la sent. n. 46 del 1995, che il Giudice remittente chiedeva sostanzialmente di superare.

Il respiro nazionale dell’interesse alla tutela del bene ambiente…

La sentenza in esame esclude che vi siano ragioni per operare un ripensamento delle conclusioni raggiunte dalla precedente giurisprudenza costituzionale e in particolare dalla sent. n. 46 del 1995. Tuttora essenziale, infatti, è considerato il riconoscimento a un organo dello Stato del potere officioso di impulso processuale al fine di garantire un’adeguata tutela dell’ambiente. Tanto perché, ricorda la Corte, oggi come allora l’interesse alla tutela del bene ambiente è nazionale, e non solo regionale o locale, e quindi non sarebbe possibile accontentarsi di riconoscere l’iniziativa processuale solo a soggetti privati o a organi regionali e locali.

…e le sue conseguenze

Di conseguenza, in difetto di una previsione legislativa statale che conferisca ad un altro organo dello Stato il potere in questione, quello del commissario agli usi civici deve essere comunque salvaguardato. Tale conclusione non impedisce però alla Corte di segnalare che la sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale risultante dalla legislazione vigente presenta “significative linee di tensione con il diritto di difesa e il principio della terzietà del giudice”, che suggerirebbero “ben altre opzioni legislative”. Nondimeno, la scelta fra tali opzioni spetta al legislatore, onerato del compito di costruire un “sistema” protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost.

Conclusioni

Il potere di iniziativa processuale del commissario agli usi civici è quindi considerato principalmente quale strumento di tutela del bene ambiente. E muovendo dal presupposto che l’interesse a tale tutela è anzitutto nazionale – affermazione di principio particolarmente significativa, se si considera che la tutela dell’ambiente è tra le materie contemplate all’art. 116, comma 3, Cost. in tema di regionalismo differenziato -, la Corte ritiene necessario garantire l’esistenza di un organo dello Stato titolare di poteri di impulso processuale per rendere effettiva tale tutela. Resta inteso, però, che quest’organo si affianca agli altri soggetti, anche privati, già titolari della legittimazione ad agire in giudizio a tutela del bene ambiente, in un’ottica che non è di sostituzione ma di reciproca complementarietà.

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